Zero contributi sull’apprendistato. I datori di lavoro che occupano fino a nove addetti, se negli anni dal 2012 al 2016 assumono apprendisti, hanno diritto allo sgravio del 100% dei contributi dovuti all’Inps per la durata di un triennio. Lo ha spiegato lo stesso istituto previdenziale nella circolare n. 128/2012 illustrando le novità del Tu dell’apprendistato (dlgs n. 167/2011), in vigore dal 25 ottobre 2011, e dando il via libera all’agevolazione contributiva dello sgravio totale, introdotta dalla legge di Stabilità per il 2012 per favorire il rilancio dell’occupazione giovanile mediante l’apprendistato.Il nuovo incentivo è diretto ai contratti di apprendistato stipulati nel periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016. Prevede la riduzione totale degli oneri contributivi a carico del datore di lavoro. L’agevolazione interessa esclusivamente i datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove, dunque le microimprese, e ha durata di tre anni. Per gli anni successivi al terzo, e fino al termine del rapporto di apprendistato, invece, rimane confermata l’aliquota contributiva ordinaria in misura del 10%. L’Inps ha spiegato, tra l’altro, che questa nuova agevolazione, per espressa previsione normativa, non si può applicare agli eventuali rapporti di apprendistato che siano sottoscritti con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (per loro, tuttavia, sono previste le altre agevolazioni della legge n. 223/1991 e che consistono comunque in una riduzione contributiva. Ancora, l’Inps ha precisato che lo sgravio non riguarderà il nuovo contributo per l’Aspi, di misura pari all’1,61%, che sarà operativo a decorrere dal prossimo mese di gennaio 2013.Rimanendo sul fronte contributivo, l’Inps ha spiegato anche che il Tu non ha innovato la normativa previgente e che, invece, novità sono state previste dalla legge n. 92/2012 (la riforma Fornero del mercato del lavoro). Infatti, dal prossimo 1° gennaio, nell’ambito dell’estensione delle tutele degli ammortizzatori sociali a tutti i lavoratori dipendenti, anche gli apprendisti saranno destinatari della nuova Aspi (è la nuova assicurazione sociale per l’impiego) che si andrà ad aggiungere alle altre tutele già previste a favore degli apprendisti (Ivs, malattia, maternità, assegno nucleo familiare e assicurazione contro gli infortuni sul lavoro). Con la tutela, però, scatterà pure l’estensione dalla medesima data (1° gennaio 2013), dell’obbligo a carico dei datori di lavoro di versare il contributo aggiuntivo dell’1,61% destinato proprio al finanziamento della nuova Aspi.Tornando alla disciplina del nuovo incentivo, l’Inps ha precisato ancora che, secondo orientamenti del ministero del lavoro, lo sgravio può essere concesso in conformità alla regola comunitaria degli aiuti «de minimis». Di conseguenza, l’istituto previdenziale ha stabilito che, ai fini dell’accesso al nuovo incentivo, le imprese dovranno presentare una dichiarazione sugli aiuti «de minimis» nella forma di autocertificazione (dpr n. 445/2000). La dichiarazione dovrà attestare che, nell’anno di stipula del contratto di apprendistato per cui si chiede l’agevolazione e nei due esercizi precedenti, non sono stati percepiti aiuti nazionali, regionali o locali eccedenti i limiti «de minimis»; inoltre, la dichiarazione dovrà contenere la quantificazione degli incentivi «de minimis» eventualmente fruiti nel triennio precedente alla data della richiesta. Si ricorda che, in base alla disciplina comunitaria (regolamento n. 1998/2006), l’importo degli aiuti «de minimis» complessivamente concessi alla medesima impresa non deve superare i 200 mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari, che nel settore del trasporto su strada scende a 100 mila euro e nel settore della produzione dei prodotti agricoli a 7.500 euro.