Malati di serie A e malati di serie B. Purtroppo è così per collaboratori e professionisti senza cassa e, in generale, per gli iscritti alla gestione separata dell’Inps. Perché mentre tutti hanno la possibilità di ammalarsi (!), invece il diritto all’indennità economica durante le assenze dal lavoro spetta solo a chi possiede redditi di una certa importanza: nell’anno corrente uno stipendio mensile non inferiore a 1.280 euro. E chi guadagna di meno? Può dire addio all’indennità dell’Inps. A fare da discrimine tra malati è il requisito minimo di contributi, pari a tre mesi, che dà diritto all’indennità di malattia. Requisito che si matura, mensilmente, quando per ogni mese risultano versati alla gestione separata Inps almeno 354,75 euro. Ma procediamo con ordine.Il diritto al trattamento economico (indennità) di malattia spetta ai lavoratori iscritti alla gestione separata Inps in via esclusiva, ossia che pagano in misura piena i contributi perché non iscritti anche ad altre forme di previdenza obbligatoria né titolari di pensione. Con riferimento ai lavoratori libero professionisti (i “senza cassa”) la tutela decorre dalle malattie verificatesi a partire dall’anno scorso (dal 1° gennaio 2012); mentre ai lavoratori parasubordinati, quelli con committente o associante, la tutela vige già da anni, ossia a partire dagli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2007.
Per avere il riconoscimento dell’indennità di malattia occorre trasmettere all’Inps, in via telematica, un certificato medico attestante lo stato di incapacità temporanea al lavoro. L’indennità di malattia è esclusa per gli eventi di durata inferiore a quattro giorni, salvo che l’evento si configuri come una continuazione o una ricaduta di precedente evento di durata inferiore a quattro giorni, nel qual caso l’indennizzo è erogato per l’intera durata della malattia compresi i primi tre giorni. Per tale motivo, anche in caso di malattia di durata inferiore a quattro giorni è comunque necessario trasmettere all’Inps l’idonea certificazione medica. Presupposto per il diritto all’indennità di malattia è la sussistenza dell’attività lavorativa in corso al momento del verificarsi della malattia, nonché l’effettiva astensione dal lavoro durante il periodo da indennizzare. Oltre a questo è poi necessario soddisfare un requisito contributivo ed uno reddituale. In particolare occorre avere: • requisito contributivo = un accredito di contributi nella gestione separata di almeno tre mensilità nei 12 mesi precedenti l’evento di malattia. Per il 2013 l’aliquota contributiva dovuta da coloro che sono iscritti in via esclusiva alla Gestione separata (cioè che non risultino assicurati anche presso altre forme pensionistiche obbligatorie) è pari al 27,72%. Il contributo mensile utile ai fini dell’accertamento del requisito richiesto si ottiene applicando l’aliquota del 27,72 per cento al minimale di reddito pari per l’anno 2013 a euro 15.357,00. Fatta questa operazione ne deriva che il contributo mensile utile a un mese di accredito contributivo è pari a euro 354,75;• requisito reddituale = un reddito individuale assoggettato a contribuzione alla gestione separata Inps nell’anno solare precedente quello in cui è iniziata la malattia non superiore al 70% del massimale contributivo pensionistico valido per lo stesso anno. Per le malattie insorte nell’anno 2013, tale limite di reddito corrisponde a euro 67.304,30.