mercoledì 13 gennaio 2016
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Le donne hanno un anno di tempo in più per prepensionarsi. La legge di Stabilità 2016, infatti, ha esteso fino al 31 dicembre 2015 il termine per maturare i requisiti utili alla 'opzione donna': chi a tale data possiede 35 anni di contributi e un’età non inferiore a 57 anni e tre mesi (58 anni e tre mesi se lavoratrici autonome), può mettersi a riposo optando per il calcolo contributivo della sua futura pensione. La misura, come può intendersi, è a esclusivo favore delle lavoratrici donne, del settore pubblico e privato, sia dipendenti e sia autonome. Introdotta in via sperimentale dalla legge n. 243/2004 (riforma delle pensioni Maroni), prevede che fino al 31 dicembre 2015 le donne del c.d. regime 'misto di calcolo della pensione possono continuare ad aver diritto all’(ex) pensione di anzianità, se in possesso di almeno 35 anni di contributi e un’età non inferiore a 57 anni se dipendenti, 58 se lavoratrici autonome, all’unica condizione di optare per il calcolo 'contributivo' della pensione ('tutta' la pensione). Essendo rivolta alle donne in regime 'misto', la facoltà interessa soltanto le lavoratrici che hanno iniziato a lavorare prima del 1° gennaio 1996 e che al 31 dicembre 1995 hanno versato meno di 18 anni di contributi (cosa che, invece, le farebbe appartenere al regime 'retributivo'). Tali lavoratrici hanno la pensione calcolata in parte con la regola 'retributivo' (fino al 31 dicembre 1995) e in parte con il sistema “contributivo” (dal 31 dicembre 1995): con l’opzione donna possono rinunciare alla quota di pensione “retributiva” optando per la pensione interamente (tutta) calcolata con il sistema “contributivo”, ricevendo in cambio un anticipo dell’epoca di pensionamento. Della 'opzione donna', secondo l’interpretazione dell’Inps (circolare n. 35/2012), se ne potevano avvalere soltanto le lavoratrici che, entro il termine del 31 dicembre 2015, riuscivano a ottenere non solo la maturazione dei requisiti (requisiti peraltro da adeguare alla 'speranza di vita'), ma anche la liquidazione della pensione. Secondo l’Inps, in altre parole, nel calcolo del termine per l’opzione (31 dicembre 2015), doveva tenersi conto anche della 'finestra mobile' di 12 mesi nel caso dei lavoratori dipendenti e di 18 mesi degli autonomi che distanzia il giorno di maturazione dei requisiti per il 'diritto' alla pensione dal giorno di effettiva 'erogazione' della prima rata di pensione. Pertanto, l’ultima occasione per esercitare l’opzione si era fissata tempo prima del 31 dicembre 2015 e, cioè, al: •    31 maggio 2014 per le lavoratrici autonome; •    30 novembre 2014 per le lavoratrici dipendenti del settore privato; •    30 dicembre 2014 per le lavoratrici dipendenti del settore pubblico. Perché le predette date rappresentano i termini ultimi entro cui maturando sia età (57 anni e tre mesi oppure 58 anni e tre mesi) che contributi (35 anni), ne scaturiva che la decorrenza della pensione avvenisse entro il 31 dicembre 2015, così da rispettare il termine per l’opzione in base all’interpretazione dell’Inps. Il 31 dicembre 2015 sopravviveva così soltanto quale termine entro cui le lavoratrici potevano esercitare l’opzione, cioè fare domanda, fermo restando la maturazione dei requisiti (57/58 anni e tre mesi di età e 35 anni di contributi) doveva avvenire entro il 2014 (Inps, messaggio n. 9231/2014). L’interpretazione dell’Inps scatena un mare di polemiche, perché molte donne vedono privarsi di un’opportunità di anticipare l’uscita dal lavoro, opportunità divenuta più appetibile all’indomani della riforma Fornero delle pensioni che, rinomatamente, ha elevato (e non poco) i requisiti (età e contributi) per la pensione. A mettere la parola fine è la legge di Stabilità 2016: al fine di portare a conclusione la sperimentazione della riforma Maroni, stabilisce il comma 281, dell’unico articolo, "è estesa anche alle lavoratrici che maturano i requisiti previsti, adeguati agli incrementi della speranza di vita, entro il 31 dicembre 2015 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione". In conclusione, per avvalersi dell’opzione donna è necessario maturare i seguenti requisiti entro il  31 dicembre 2015:a)    lavoratrici dipendenti (settore privato e pubblico) = età non inferiore a 57 anni e tre mesi e almeno 35 anni di contributi;b)    lavoratrici autonome = età non inferiore a 58 anni e tre mesi e almeno 35 anni di contributi.La liquidazione della pensione, calcolata tutta con il sistema contributivo, verrà liquidata una volta decorsa la “finestra”, anche negli anni 2016 e 2017, ossia:•    dal 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti a cui aggiungere altri 12 mesi per effetto della finestra nel caso di lavoratrici dipendenti del settore privato (la decorrenza, in altre parole, è fissata al 1° giorno del 13mo mese successivo a quello durante il quale si perfeziona la maturazione di entrambi i requisiti); •    dal giorno successivo a quello di maturazione dei requisiti più 12 mesi per la finestra, alle impiegate pubbliche (ex Inpdap);•    dal 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti a cui aggiungere altri 18 mesi per effetto della finestra nel caso di lavoratrici autonome (la decorrenza, in altre parole, è fissata al 1° giorno del 19mo mese successivo a quello durante il quale si perfeziona la maturazione di entrambi i requisiti).Conviene o non conviene? L’opzione è sicuramente meno vantaggiosa del conservare parte della pensione calcolata con il generoso criterio «retributivo». Una stima valida per tutti non è facile da fare (dipende dagli anni in regime 'retributivo'); può immaginarsi, però, una perdita in termini di pensione per la quota oggetto di trasformazione attorno al 20-25%. Si consideri, tuttavia, che se una volta, quando l’età per la pensione della vecchiaia era fissata a 60 anni, si poteva essere d’accordo che non valeva la pena accettare la riduzione dell’assegno di pensione per anticipare un paio d’anni il ritiro dall’attività, ora, con l’età salita a 65 anni e sette mesi, la possibilità di lasciare tre mesi dopo aver compiuto i 57 anni d’età (58 anni le autonome) è da valutata senza dubbio con maggiore attenzione.
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