giovedì 10 dicembre 2020
Sospeso per tutto il periodo di cassa integrazione per Covid (ordinaria, straordinaria e in deroga) l’obbligo a carico dei datori di coprire la quota riservata
Sospese le assunzioni di disabili in aziende che usufruiscono cella cassa integrazione Covid

Sospese le assunzioni di disabili in aziende che usufruiscono cella cassa integrazione Covid - Archivio

COMMENTA E CONDIVIDI

Il Covid-19 ha messo in quarantena anche il «collocamento obbligatorio» a favore dei disabili. Infatti, è sospeso per tutto il periodo di cassa integrazione per Covid (ordinaria, straordinaria e in deroga) l’obbligo a carico dei datori di lavoro di coprire la quota riservata a tali lavoratori con le nuove assunzioni che, di conseguenza, è rinviato.​ Quando si parla di «collocamento obbligatorio» si fa riferimento, generalmente, alla normativa che prevede misure a favore dell’occupazione dei lavoratori disabili, ossia dei lavoratori affetti da parziale riduzione della capacità lavorativa. Tra queste misure c’è anche la previsione della «quota di riserva» nelle nuove assunzioni, ossia la riserva, obbligatoria, di un certo numero di assunzioni a favore, appunto, delle categorie dei disabili (questo è previsto sia nel settore del lavoro privato che pubblico). La quota è 1 (un disabile) per i datori di lavoro che impiegano un numero di dipendenti da 15 a 35 (vuol dire che i datori di lavoro che impiegano meno di 15 dipendenti non sono obbligati a fare alcuna assunzione di lavoratori disabili; nel momento in cui raggiungono o superano il predetto limite di dipendenti, diventa obbligatorio assumere un disabile almeno); è pari a 2 (due disabili) per i datori di lavoro che impiegano un numero di dipendenti da 36 a 50; è pari al 7% dei posti a favore dei disabili e all’1% a favore dei familiari di invalidi e profughi per i datori di lavoro che impiegano un numero di dipendenti superiore a 50.

La Regione Emilia Romagna ha chiesto al ministero del Lavoro di sapere se i datori di lavoro che fruiscono della Cig Covid-19, di tutte le specie (Cigo, Cigs, Cigd, Asso), possono applicare la sospensione dell’obbligo di assunzione disabili nel periodo della pandemia. Tale sospensione dell’obbligo è uno strumento che, a norma dell’art. 3 della citata legge n. 68/1999, può essere applicato se e quando il datore di lavoro attraversa periodi di crisi. Ciò succede, anche in tempi ordinari di no-Covid, per esempio, nei casi di crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione e procedure concorsuali, che sono causali che legittimano il ricorso al contratto di solidarietà, nonché in caso di procedure di mobilità: crisi aziendale; riorganizzazione aziendale, tranne cessazione aziendale o di ramo aziendale; contratto di solidarietà. Inoltre la sospensione è stata estesa anche ad altre fattispecie, tra cui solidarietà nel settore credito; ricorso a Cigd; incentivi all’esodo. Per l’ipotesi di ricorso alla Cigo la sospensione è attivabile per il fatto che la fruizione dell’ammortizzatore corrisponde a un aiuto per un periodo di crisi economica.

Al fine di evitare disparità di trattamento tra aziende che fruiscono della Cig normale e quelle che fruiscono della Cig Covid, atteso anche che il ricorso alla Cig Covid equivale altrettanto a sostegno per il periodo di crisi della pandemia, il ministero del lavoro ha voluto estendere la sospensione anche per tutta il periodo di durata degli interventi di ammortizzatori sociali per il Covid-19. L’obbligo è sospeso in proporzione all’attività lavorativa effettivamente bloccata e al numero di ore integrate per singolo ambito provinciale sul quale insiste l’unità produttiva interessata in caso di Cigs (cassa integrazione straordinaria) e Cigd (cassa integrazione in deroga) o alla quantità di orario ridotto in proporzione. La sospensione dell’obbligo cessa contestualmente al venire meno della situazione che l’ha originata, con il conseguente ripristino dell’obbligo per il datore di lavoro di presentare richiesta di avviamento ai servizi per collocamento mirato competenti.

© Riproduzione riservata
COMMENTA E CONDIVIDI

ARGOMENTI: