mercoledì 21 luglio 2021
Il 30 giugno è scaduto il regime introdotto nel primo "lockdown", che prevedeva l’equiparazione a «ricovero ospedaliero» delle giornate di assenze
Il 30 giugno è scaduto il regimo introdotto nel primo "lockdown"

Il 30 giugno è scaduto il regimo introdotto nel primo "lockdown" - Archivio

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I lavoratori fragili (lavoratori, cioè, più a rischio per motivi di salute) hanno meno tutele per il Covid sul lavoro. Il 30 giugno è scaduto, infatti, il regime introdotto nel primo lockdown, che prevedeva l’equiparazione a «ricovero ospedaliero» delle giornate di assenze da lavoro e lo svolgimento «di norma» dell’attività lavorativa in modalità «agile» (smart working). Dal 1° luglio, quindi, queste assenze per il Covid rilevano ai fini del «comporto», mentre per il rientro dei lavoratori in azienda (settore privato) o in ufficio (settore pubblico), il datore di lavoro deve premunirsi di parere del «medico competente» (ciò perché resta vigente fino al 31 luglio la «sorveglianza sanitaria eccezionale»).

La novità tocca soltanto i lavoratori dipendenti fragili: lavoratori, cioè, muniti di apposita certificazione attestante la condizione di rischio derivante da immunodepressione o esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di una disabilità grave (ex legge n. 104/1992). A questi lavoratori, sia del settore privato sia pubblico, dal primo lockdown per il Covid, sono state riconosciute tre tipi di tutele:

dal 17 marzo 2020 i periodi di assenza da lavoro sono equiparati a ricovero ospedaliero, se prescritti da autorità sanitarie o anche dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente (il medico di famiglia), mediante apposita certificazione di malattia riportante l’indicazione della condizione di fragilità; pertanto, su tali assenze, spetta il riconoscimento dell’indennità economica e della correlata contribuzione figurativa;

dal 17 marzo 2020 gli stessi periodi di assenza da lavoro (come sopra definiti) non sono computabili nel «periodo di comporto» (è il periodo “massimo” di assenze per malattie che un lavoratore può fare con diritto alla conservazione del posto di lavoro; oltre tale tetto, il datore di lavoro può licenziare il dipendente anche se in malattia);

dal 16 ottobre 2020 i lavoratori fragili svolgono, «di norma», l’attività lavorativa in modalità agile (smart working) anche attraverso adibizione a diversa mansione compresa nella stessa categoria o area d’inquadramento o con lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

La novità è semplice: non essendoci state ulteriori proroghe, il regime di favore è venuto meno il 30 giugno e, dal 1° luglio, ai «lavoratori fragili» si applicano l’ordinario trattamento giuridico per le assenze e l’ordinaria modalità organizzativa dell’attività lavorativa.

Ciò significa, pertanto, che dal 1° luglio i periodi di assenza da lavoro non sono più equiparati a ricovero ospedaliero ed, inoltre, vengono computati nel «periodo di comporto». Inoltre, sempre dal 1° luglio, ai lavoratori fragili non è più riconosciuta la prerogativa a svolgere «di norma» la prestazione in modalità agile.

Tuttavia, questo stop va letto in combinazione con la proroga al 31 luglio della «sorveglianza sanitaria eccezionale». Per cui, relativamente ai dipendenti «fragili» che manifestano l’esigenza di prestare l’attività in ufficio o in azienda, il datore di lavoro avrà cura di acquisire prima il parere del medico competente in ordine alle circostanze concrete (fattispecie fragilità, relativo grado rischio, stato vaccinale) per valutare l’adozione di soluzioni idonee alla tutela della salute (compresenza nei locali di lavoro eccetera).

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