martedì 7 gennaio 2014
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Due mesi in più di Aspi ai lavoratori ultra55enni, ma a prestazione ridotta. Dal 1° gennaio, infatti, a favore dei lavoratori disoccupati con almeno 55 anni di età, sale a 14 mesi (12 mesi nel 2013) la durata complessiva dell’indennità di disoccupazione, ma i due mesi in più sono a misura ridotta, cioè al 70 per cento dell’importo ordinario. E la nuova “indennità di disoccupazione”L’Aspi è la nuova prestazione a sostegno del reddito a favore dei lavoratori che hanno perso il lavoro e ha sostituito, a partire dal 1° gennaio 2013, la disciplina della «indennità di disoccupazione ordinaria». Fonte normativa è la legge n. 92/2012 di riforma del mercato del lavoro (la riforma Fornero), che tra le altre novità, ha operato la ridistribuzione delle tutele all’impiego e la revisione degli strumenti di tutela del reddito. Sono destinatari dell’Aspi tutti i lavoratori dipendenti (titolari di rapporto di lavoro subordinato); gli apprendisti; i soci lavoratori di cooperativa che abbiano con la cooperativa, oltre quello associativo, anche un rapporto di lavoro subordinato; il personale artistico (ex Enpals confluito all’Inps) avente rapporto di lavoro subordinato. Sono invece esclusi dalla tutela Aspi i dipendenti pubblici a tempo indeterminato; gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato (i cosiddetti «Otd» e «Oti»); i lavoratori extracomunitari entrati in Italia con permesso di soggiorno di lavoro stagionale. L’indennità Aspi è riconosciuta in presenza dei seguenti requisiti:1.    stato di disoccupazione;2.    involontarietà dello stato di disoccupazione;3.    due anni di anzianità di iscrizione previdenziale;4.    un anno di contribuzione previdenziale.Nel 2014 sale di poco l’indennità AspiL’indennità mensile Aspi che spetta a un lavoratore viene determinata nel seguente modo. Prima di tutto viene calcolata la «retribuzione media mensile» del lavoratore interessato, quale risultato della seguente operazione: retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni (retribuzione imponibile esposta in UniEmens), divisa per il totale delle settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente 4,33. Ottenuta il dato, l’indennità Aspi mensile è pari: •    al 75 per cento della «retribuzione media mensile» nei casi in cui questa risulti pari o inferiore a 1.194,16 (a seguito della rivalutazione all’1,2 per cento dell’importo di 1.180 euro valido per il 2013 e prefissato per legge); •    al 75 per cento della «retribuzione media mensile», maggiorata di quota pari al 25% della differenza tra la «retribuzione media mensile» e il predetto limite (1.194,16 euro) nei casi in cui la «retribuzione media mensile» risulti di importo superiore a 1.194,16 euro.In ogni caso l’importo della prestazione non può superare un limite massimo stabilito annualmente per legge (all’articolo unico, secondo comma, lett. b, legge n. 427/1980), che per l’anno 2014 è pari a euro 1.166,73 (euro 1.152,90 nell’anno 2013). Come visto il calcolo della indennità è disciplinato dalla legge su base mensile; l’Inps ha detto che, nei casi in cui l’indennità da erogare al lavoratore riguardi un periodo di tempo inferiore, l’indennità va divisa per 30 al fine di determinare il valore giornaliero. L’indennità Aspi così determinata viene erogata:•    in misura piena (al 100 per cento) per i primi sei mesi di fruizione;•    in misura dell’85 per cento (cioè con una riduzione del 15 per cento) dopo i primi sei mesi e per altri sei mesi (fino a dodici mesi complessivi di fruizione dell’indennità);•    in misura dell’70 per cento (cioè con una riduzione del 30 per cento) dopo il dodicesimo mese di fruizione e fino allo scadere del diritto all’indennità.La durata sale di due mesiLa durata dell’Aspi è collegata all’età anagrafica del lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Nel periodo transitorio, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015, la durata massima è così fissata:a)    per le prestazioni relative alle cessazione dei rapporti di lavoro avvenuti nel 2013:•    8 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a 50 anni; •    12 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni; b)    per le prestazioni relative alle cessazione dei rapporti di lavoro avvenuti nel 2014:•    8 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a 50 anni; •    12 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni e inferiore a 55 anni; •    14 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 55 anni. c)    per le prestazioni relative alle cessazione dei rapporti di lavoro avvenuti nel 2015:•    10 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni; •    12 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni e inferiore a 55 anni, •    16 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 55 anni. A regime, cioè in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2016, la durata massima sarà:•    per i lavoratori di età inferiore ai 55 anni, l’indennità viene corrisposta per un periodo massimo di 12 mesi, detratti i periodi di indennità già eventualmente fruiti sia a titolo di indennità di disoccupazione Aspi che mini-Aspi, negli ultimi 12 mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro;•    per i lavoratori di età pari o superiore ai 55 anni, l’indennità è corrisposta per un periodo massimo di 18 mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni, detratti i periodi di indennità già eventualmente fruiti sia a titolo di indennità di disoccupazione Aspi che mini-Aspi, negli ultimi 18 mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro.La domanda in due mesiPer fruire dell’Aspi i lavoratori devono, a pena di decadenza, presentare un’apposita domanda, esclusivamente in via telematica, entro il termine di due mesi dalla data di spettanza del trattamento. Per individuare il termine di presentazione della domanda, va fatto riferimento allo stesso giorno del secondo mese successivo, indipendentemente dal numero dei giorni presenti nei mesi del periodo. Ad esempio se la data di spettanza dell’Aspi è 15 gennaio, il temine di presentazione della domanda sarà 15 marzo; se è 2 luglio, il termine sarà 2 settembre.
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