Chi soffre di una malattia grave è esonerato dal rispetto delle fasce orarie di reperibilità ai fini della cosiddetta visita fiscale. È quanto stabilito dal decreto ministeriale 11 gennaio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, in attuazione della riforma del Jobs act. Il decreto si rivolge in maniera esclusiva al settore dell’impiego privato riconoscendo il diritto di esonero ai dipendenti affetti o da patologia grave che rende necessaria una terapia salvavita o tale da aver determinato una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 67%.
L’obbligo di reperibilitàLe visite fiscali sono controlli medico-legali sui lavoratori assenti per malattia. Le visite sono effettuate dall’Inps che ha la titolarità dei controlli sia per il settore del lavoro pubblico che per quello privato. Le richieste di verifica vengono in genere richieste dal datore di lavoro, in qualunque momento della giornata attraverso una procedura telematica. Le richieste sono poi elaborate quotidianamente e smistate ai medici di competenza se pervenute entro le ore 9, per la fascia antimeridiana, ed entro le 12 per quella pomeridiana. Al fine di consentire i controlli, i lavoratori sono obbligati a essere reperibili in alcune fasce orarie della giornata e, precisamente, al mattino dalle ore 10 alle ore 12 e al pomeriggio dalle ore 17 alle ore 19 per i lavoratori del settore privato; e dalle ore 9 alle ore 13 al mattino e dalle ore 15 alle 18 nel pomeriggio per i lavoratori del settore pubblico.
Gli esoneriL’art. 25 del D. Lgs n. 151/2015 ha introdotto la possibilità che, con decreto ministeriale, siano previsti casi di esenzioni dalla reperibilità «per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati». In attuazione del Jobs act, il decreto ministeriale 11 gennaio 2016 ha fissato le prime ipotesi di esenzione che, come detto, possono applicarsi esclusivamente ai lavoratori dipendenti del settore privato. L’esenzione opera in relazione alle assenze «etiologicamente» riconducibili alle seguenti circostanze:a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;b) stati patologici sottesi o connessi alla situazione d’invalidità riconosciuta.Nel primo caso, inoltre, la patologia deve risultare da apposita documentazione rilasciata dalle strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da fare. Nel secondo caso invece, per beneficiare dell’esclusione dell’obbligo di reperibilità, l’invalidità deve aver determinato una riduzione della capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 67%.