In vigore la nuova riforma del lavoro. Le assunzioni a tempo indeterminato effettuate a partire dal 7 marzo sono soggette alla nuova disciplina c.d. delle “tutele crescenti” per i licenziamenti illegittimi. Le nuove norme sono disposte dal dlgs n. 23/2015 attuativo del Jobs Act pubblicato sulla G.U. n. 54 del 6 marzo insieme al dlgs n. 22/2005 di riforma degli ammortizzatori (Naspi, Dis-coll e Asdi). La novità principale del nuovo regime, a differenza dell’abbandonato Art. 18 della legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), è che non prevede un limite dimensionale dell’azienda che assume ai fini della sua applicazione: vale per tutti i lavoratori assunti dal 7 marzo, di tutti i datori di lavoro, sia quelli alla prima assunzione e sia quelli che hanno già dipendenti in forza di qualunque entità (10, 100 o 1000). Si applicherà inoltre agli assunti da datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fine di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, d’istruzione ovvero di religione o di culto. Unica esclusione è il settore del pubblico impiego. Il nuovo regime non abroga l’art. 18 che sopravvivrà a favore dei lavoratori già destinatari di tale regime alla data del 6 marzo. Pertanto, a partire dal 7 marzo, convivranno diversi regimi di tutela sui licenziamenti illegittimi (licenziamenti, cioè, impugnati dal lavoratore e dichiarati non leciti da un giudice):• imprese con più di 15 dipendenti (5 se agricole) = art. 18 ai “vecchi” assunti (assunti fino al 6 marzo); tutele crescenti ai “nuovi” assunti (assunti dal 7 marzo);• imprese con meno di 15 dipendenti (5 se agricole) = tutele crescenti ai “nuovi” assunti (assunti dal 7 marzo); poi, qualora per effetto di nuove assunzioni, l’azienda supera i 15 (5 se agricola) dipendenti, il nuovo regime delle tutele crescenti si applicherà anche ai “vecchi” (assunti fino al 6 marzo) oltre che ai “nuovi” assunti (assunti dal 7 marzo).Ma in che cosa consiste questo nuovo regime delle “tutele crescenti”? Vediamo. Si tratta di una diversa modulazione delle tutele a favore dei lavoratori, i quali abbiano chiesto e ottenuto una sentenza di un giudice d’essere stati oggetto di un “licenziamento illegittimo”. Queste le possibili ipotesi, con rispettive nuove tutele:1) licenziamenti discriminatori = come è stato finora, anche le nuove regole prevedono per il lavorare il diritto sia alla reintegrazione nel posto di lavoro sia a un risarcimento valutato in un minimo di cinque mensilità di paga. La novità sta nella facoltà data al lavoratore di optare per l’incasso di un’indennità di 15 mensilità al posto della reintegrazione, scelta da farsi necessariamente entro 30 giorni dalla sentenza del giudice. Se entro tale termine il lavoratore non fa l’opzione né riprende il lavoro, il rapporto s’intende risolto.2) licenziamenti economici = non è mai punito con la reintegrazione, sia che si tratti di piccole (fino a 15 dipendenti, 5 se agricole) che di grandi aziende. E’ previsto solo un risarcimento a favore del lavoratore d’importo crescente al crescere dell’anzianità di servizio in azienda, la cui misura è differente tra piccole e grandi aziende: a) due mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio, con minimo di quattro e massimo di 24 nelle aziende con più di 15 dipendenti (5 se agricole); b) due mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio, con minimo di due e massimo di 6 nelle aziende fino a 15 dipendenti (5 se agricole);3) licenziamenti disciplinari = qui la disciplina cambia in base alla dimensione dell’azienda. Nelle piccole aziende (fino a 15 dipendenti, 5 se agricole), non viene mai punito con la reintegrazione e si applica la medesima disciplina risarcitoria prevista per l’illegittimo licenziamento economico (due mensilità per ogni anno di servizio, con minimo di due e massimo di sei). Nelle aziende con più di 15 dipendenti (5 se agricole), l’illegittimo licenziamento disciplinare è punito con reintegrazione e risarcimento (fino a 12 mensilità più contributi) in un unico e solo caso: qualora “sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore”.
Licenziamenti collettiviDal 7 marzo, infine, sono cambiate pure le regole per i licenziamenti collettivi. Anche in questo caso, con esclusivo riferimento ai lavoratori assunti da tale data. Le nuove regole, in pratica, si sostanziano nell’applicazione dello stesso regime di “tutele crescenti” previsto per i casi di licenziamento illegittimo (prima indicate) nei casi di: a) licenziamento collettivo per riduzione di personale senza l’osservanza della forma scritta; oppure c) in violazione della procedura o dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare.
Riforma ammortizzatoriE’ entrata in vigore il 7 marzo, infine, anche la riforma degli ammortizzatori sociali a favore di dipendenti e collaboratori. Ai primi tuttavia la nuova indennità di disoccupazione, Naspi, sarà operativa dal 1° maggio 2015, mentre ai parasubordinati la Dis-Coll resterà valida per un solo anno: il 2015. Infine, è prevista come assoluta novità l’introduzione dell’Asdi, operativa dal 1° maggio, con funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori percettori di Naspi, la cui disciplina verrà dettata per decreto limitatamente all’anno 2015.