Nuovo modello di domanda per l’Isee. Dal primo gennaio, infatti, è cambiata la dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) per la richiesta del calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee). Diverse le novità che accolgono le modifiche risultate necessarie alla fine del primo anno di sperimentazione del nuovo Isee. A stabilirlo è il decreto direttoriale n. 363 del 29 dicembre pubblicato sul sito web del ministero del lavoro, nella sezione della pubblicità legale. Sempre a proposito d’Isee, inoltre, l’Inps ha ricordato che il
15 gennaio 2016 scadono le certificazioni Isee rilasciate nell’anno 2015 e che fino a tale data restano modificabili. L’appellativo della procedure Isee dice tutto: 'riccometro'. Infatti, è uno strumento che mira a misurare la 'ricchezza' dei cittadini ai fini dell’accesso alle prestazioni e ai servizi sociali agevolati (dalla retta dell’asilo nido alla mensa scolastica, dalla piscina comunale alle tasse universitarie). L’attuale disciplina, che ha da poco spento la prima candelina (è in vigore dal 1° gennaio 2015), conserva lo schema originario, in vigore dal 2008, prevedendo ora come allora due principali indicatori: l’Ise, l’indicatore della situazione economica (la ricchezza dell’intero nucleo familiare cui si riferisce), quale somma dei valori di redditi e patrimoni di ciascun componente il nucleo familiare; l’Isee, l’indicatore di della situazione economica equivalente (la ricchezza di ogni singolo componente il nucleo familiare), il cui valore è dato dal rapporto tra l’Ise e un coefficiente prestabilito dalla legge. L’Isee si ottiene presentando una domanda sotto forma di Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu). Tre i modelli: la Dsu-Mini e la Dsu-Modulare per il calcolo dell’Isee-Standard; la Dsu-Corrente per il calcolo dell’Isee in particolari situazioni (come la disoccupazione). Il recente decreto ha approvato nuovi modelli per tutte le domande, con le relative istruzioni, mentre nessuna modifica ha apportato al modello di attestazione, confermando quello già in vigore. Una prima modifica riguarda il quadro A relativo al nucleo familiare: la situazione di 'minore in affidamento temporaneo', fino all’anno scorso ricorrente in presenza di un provvedimento del giudice, risulta estesa dal 1° gennaio anche al caso di affidamento disposto dai servizi sociali. Relativamente al quadro B, la novità riguarda i dati da indicare degli intestatari dell’eventuale contratto di locazione, nell’ipotesi in cui la casa di abitazione non è di proprietà ma, appunto, in locazione. Le nuove istruzioni precisano che i dati (codice fiscale) da inserire sono soltanto quelli riferibili alle persone che fanno parte del nucleo familiare indicato nella prima sezione del quadro A. Altra novità riguarda le informazioni relative ai depositi e conti correnti bancari e postali. Le istruzioni precisano che vanno indicate anche le carte prepagate con Iban (come la Postepay evolution) che, ai fini Isee, sono assimilate al conto corrente bancario o postale (si ricorda che tutte le carte, anche se non dotate di Iban, vanno indicate). Sempre in tema finanziario, le nuove istruzioni precisano che la presenza di rapporti con operatori esteri non dotati di codice fiscale non esime dalla rilevazione in Dsu. In tal caso, invece del codice fiscale, va inserito l’eventuale altro codice identificativo di cui è in possesso l’operatore facendolo precedere dalla lettera E ovvero, se manca anche questo codice (come può capitare con gli operatori extraue), va inserito il valore End dove Nd significa 'non disponibile'. Relativamente all’Isee in situazioni specifiche la modifica riguarda il quadro C, terza sezione, relativa alla 'autonomia dello studente universitario' (caso in cui lo studente può calcolare un Isee individuale). Le nuove istruzioni precisano che l’adeguata capacità di reddito deve essere riferita, in linea di principio, al singolo studente; tuttavia, se questi risulti coniugato, può tenersi conto anche dei redditi del coniuge. Infine nel modulo integrativo è stata aggiunta una casella che permette di segnalare, nell’anno di riferimento della Dsu, l’eventuale presenza di uno o più componenti del nucleo familiare che sia stato esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi ovvero si trova in una situazione di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali.