lunedì 13 gennaio 2014
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Pensione a rischio per gli invalidi che hanno fatto ricorso contro l’Inps e per quelli che ne hanno fatto richiesta prima del 28 giugno 2013. Fino a tale data, infatti, il riconoscimento della pensione d’invalidità si basa sul requisito familiare e non su quello personale principio che vale, invece, dal 28 giugno 2013 in poi. Lo spiega la corte di cassazione nella sentenza n. 27812/2013. Interpretando la nuova norma del dl n. 76/2013 che, non senza “qualche ambiguità”, stabilisce appunto il diritto alla pensione d’invalidità in base solo al reddito personale, i giudici precisano che il nuovo indirizzo non tocca le vecchie istanze non ancora decise, ossia quelle presentate prima del 28 giugno 2013 e quelle che sono in contenzioso non ancora chiuso.  La pronuncia scrive un nuovo capitolo di una vicenda sorta all’inizio dello scorso anno. Si ricorderà che a gennaio 2013 l’Inps di punto in bianco cambiò il criterio di verifica del requisito reddituale ai fini del diritto alla pensione d’invalidità: anziché valutare solo il reddito dell’invalido (come aveva fatto fino al 2012), stabilì che dal 1° gennaio 2013 si dovesse fare riferimento al reddito familiare. Il cambio d’indirizzo, giustificato dall’Inps quale atto obbligatorio di allineamento all’orientamento giurisprudenziale (che anch’esso era nuovo), ebbe vita breve: una settimana, il tempo di qualche polemica. Con messaggio n. 717/2013, infatti, l’Inps subito bloccò il nuovo criterio su indicazioni del ministero del lavoro che avvisava dell’arrivo di una circolare di chiarimento. Quella circolare non è mai arrivata, ma il 28 giugno 2013 è invece entrato in vigore il decreto lavoro (dl n. 76/2013), che all’art. 10 comma 5 detta la soluzione normativa alla questione stabilendo che «il limite di reddito per il diritto alla pensione d’inabilità … è calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell’Irpef con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte». Nella sentenza in esame (la n. 27812 del 2013) è proprio questa nuova norma a essere presa in considerazione dalla corte di cassazione, per decidere il ricorso dell’Inps avverso un’altra sentenza (corte appello di Messina) che aveva riconosciuto il diritto alla pensione ad un invalido dal mese di dicembre 2006 sulla base del solo reddito personale. La cassazione osserva, tra l’altro, che la «nuova norma si applica anche alle domande … e ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla data di entrata in vigore», cioè al 28 giugno 2013, «limitatamente al riconoscimento del diritto a pensione a decorrere dalla medesima data, senza il pagamento di importi arretrati», né «recupero degli importi erogati prima …». Nonostante «l’intervento del Legislatore presenti qualche ambiguità», i giudici di cassazione, ritengono infine che dalla nuova disposizione possano trarsi i seguenti principi «che indirizzano sia l’attività amministrativa che quella giudiziaria»:•    dal 28 giugno 2013 il diritto alla pensione d’inabilità è condizionato dalla totale invalidità e dal possesso di un reddito personale (invalido) non superiore, per il 2013, a euro 16.127 (16.321 euro nel 2014);•    il criterio si applica anche alle domande presentate prima del 28 giugno 2013 e ai giudizi non ancora definiti
a tale data, ma senza pagamento di arretrati.Praticamente, la sentenza della cassazione precisa che, in base alla nuova norma, le posizioni in essere al 28 giugno 2013 – per  domande d’invalidità presentate prima di tale data e per contenzioso pendente alla stessa data – devono essere valutate in questo modo: a)    il diritto alla pensione va accertato sulla base del reddito personale, anche in epoca antecedente al 28 giugno 2013; b)    l’erogazione della pensione dal 28 giugno 2013 spetta sulla base del reddito personale;c)    l’erogazione della pensione prima del 28 giugno spetta sulla base del reddito familiare.Dunque il dl n. 76/2013 ha finito per dare ragione all’Inps: prima del 28 giugno 2013 la pensione è erogata sulla base del requisito “familiare”. Poiché la nuova norma vieta all’Inps di richiedere la restituzione delle somme già erogate (quindi l’Inps non può chiedere il rimborso della pensione di invalidità, che l’anno scorso ha comunque erogato in base al solo reddito personale) la novità volge a sfavore soltanto delle situazioni ancora aperte al 28 giugno 2013 (domande e/o ricorsi). Situazioni come quella dell’invalido di cui si occupa la sentenza esaminata, il quale – decide la corte – vedrà una nuova corte di appello decidere la sua posizione con il riconoscimento del diritto alla pensione d’invalidità dal mese di dicembre 2006, ma con erogazione solo a partire dal 28 giugno 2013.
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