Doppio termine per chiedere il riscatto contributivo all’Inps. Se riguarda periodi di studio o di servizio presso altri enti, la domanda va presentata almeno due anni prima della cessazione dal servizio per limiti d’età ovvero entro il termine perentorio di 90 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro che sia avvenuta per altri motivi. La precisazione è arriva dall’Inps (messaggio n. 7101/2105) a risposta di quesiti formulati da lavoratori dell’ex Inpdap. Riguarda il c.d. “riscatto” contributivo, ossia la possibilità di ottenere il riconoscimento dell’utilità di determinati periodi (come lo studio, la maternità, etc.) ai fini pensionistici. Nello specifico, i chiarimenti riguardano i termini per la presentazione delle domande di riscatto o computo contributivo (artt. 11-14 del dpr n. 1092/1973) per i quali l’Inpdap aveva dato indicazioni con la circolare n. 38/2004. E aveva chiarito che chi cessa dal servizio per motivi diversi dai limiti di età può esercitare la facoltà di riscatto/computo di periodi o servizi in costanza di attività lavorativa ovvero entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro. Viceversa, chi cessa dal lavoro per limiti d’età, deve presentare la domanda di riscatto/computo almeno due anni prima della data di risoluzione del rapporto di lavoro. Il termine, spiega l’Inps, deve intendersi dinamico con il variare dell’età per il collocamento a riposo d’ufficio da 65 anni a 66 e 3 mesi nel 2015, 66 anni e 7 mesi nel 2016 e così via negli anni successivi. Per coloro che hanno raggiunto il diritto a pensione entro l’anno 2011 (con la c.d. salvaguardia), invece, il limite d’età cui riferirsi per la decorrenza del termine resta fissato a 65 anni. Inoltre, a risposta di numerosi quesiti l’Inps conferma che, giusto quanto disposto con circolare n. 38/2004, le istanze volte alla valorizzazione dei periodi o servizi computabili o riscattabili ai s’ intendono utilmente prodotte se presentate almeno due anni prima della cessazione dal servizio per limiti di età ovvero, qualora la cessazione avvenga ad altro titolo, in costanza di attività lavorativa o dopo, ma entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di risoluzione del rapporto.