Riattivato il bonus assunzione dei giovani genitori. Papà e mamme di figli minori di età fino a 35 anni, infatti, possono nuovamente iscriversi alla banca dati che è presente sul sito internet del ministero della gioventù. Chi assume soggetti iscritti nella banca dati riceve un premio di 5mila euro. Ad annunciarlo è l’Inps nel messaggio n. 7376/2015 che, peraltro, evidenzia due novità: l’incentivo è riconosciuto anche in caso di stabilizzazione di precedenti rapporti di lavoro (compresi co.co.co. e lavoro a progetto); il bonus è cumulabile con altre agevolazioni.Il bonus risale a qualche anno fa, esattamente al 2010, quando un decreto del 19 novembre ne dettò la disciplina stanziando le necessarie risorse: di 51 milioni di euro. Il bonus prevedeva due passaggi operativi: i genitori in possesso dei requisiti per l’assunzione agevolata erano tenuti a iscriversi a una specifica banca dati; le imprese che avessero fatto assunzioni di un soggetto iscritto a tale banca data avrebbe ricevuto il bonus di 5mila euro. Successivamente, il bonus è stato bloccato per raggiungimento dell’utilizzo dell’80% delle risorse; di conseguenza, è stata sospesa anche la possibilità per i lavoratori di iscriversi alla banca dati.Nel messaggio n. 7376/2015 l’Inps spiega che la presidenza del Consiglio dei ministri con nota 18 novembre ha comunicato di aver rivisitato le linee guida sul bonus, dando nuovamente la possibilità ai giovani genitori di procedere alle iscrizioni alla banca dati. Quest’ultima, precisa l’Inps, è raggiungibile dal sito Inps, seguendo il percorso “Servizi on line”, “Accedi ai servizi”, “Servizi per il cittadino”, autenticazione con codice fiscale e Pin, “Fascicolo previdenziale del cittadino”, “Comunicazioni telematiche”, “Invio comunicazioni”, “Iscrizione banca dati giovani genitori”.Il bonus spetta per l’assunzione di soggetti d’età inferiore ai 35 anni, genitori di figli minori legittimi, naturali o adottivi, ovvero, affidatari di minori. I giovani devono avere le seguenti caratteristiche:• essere disoccupati;• ovvero esser occupati con rapporto non a tempo indeterminato oppure essere titolari di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa. E qui sta la prima novità: il bonus è fruibile anche per la trasformazione del preesistente rapporto di lavoro a termine ovvero della preesistente collaborazione. L’incentivo non spetta nelle seguenti ipotesi: • se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo derivante dalla legge, dal
contratto collettivo, da un contratto individuale;
• se, nei mesi precedenti, il datore di lavoro abbia effettuato licenziamenti per
giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale, salvo il caso in cui l’assunzione sia finalizzata alla acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati;
• se il datore di lavoro abbia in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario di lavoro, salvo il caso in cui l’assunzione sia finalizzata alla acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o in riduzione di orario;
• nel caso in cui il lavoratore sia stato licenziato, nei sei mesi precedenti l’assunzione, dalla medesima impresa o da impresa collegata, o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.
La seconda novità riguarda il cumulo dell’incentivo: il datore di lavoro può ricevere il bonus anche nel caso in cui abbia già beneficiato di altri contributi e sgravi. Infine, si ricorda che il bonus è di 5mila euro per assunzione nel limite massimo di cinque assunzioni per datore di lavoro.