Le domande per l’ottava salvaguardia pensionistica introdotta dalla legge di Bilancio del 2017 (legge n. 232/2016) si presentano entro il prossimo 2 marzo. Le istanze vanno presentate dai lavoratori interessati al pensionamento in via autonoma oppure per il tramite di soggetti abilitati: patronati; consulenti del lavoro; dottori commercialisti; avvocati. In ogni caso, le domande vanno indirizzate agli ispettorati territoriali del lavoro (che hanno sostituito, dal 1° gennaio, le direzioni territoriali del lavoro) tramite Pec (posta elettronica certificata) oppure tramite raccomandata postale con a/r. A spiegarlo è il ministero del Lavoro nella circolare n. 41/2016. Con messaggio n. 5266/2016, inoltre, l’Inps ha comunicato di avere aggiornato il sistema di gestione delle domande di pensione (vecchiaia e anzianità) alla nuova salvaguardia.
È l’ottavo appuntamento: la “salvaguardia” dai requisiti di pensione introdotti dalla riforma Fornero. Una misura, cioè, che consente a specifiche categorie di lavoratori, individuate dalla legge (in origine erano soltanto gli “esodati”, poi la platea si è andata via via a incrementare), di continuare ad applicare i requisiti per la pensione vigenti prima dell’entrata in vigore della riforma Fornero (art. 24 dl n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011), anche dopo il 31 dicembre 2011.
I soggetti interessati all’ottava salvaguardia, spiega la circolare del ministero, sono individuati dalle lett. d), e) ed f) dell’art. 1, comma 214, della legge n. 232/2016 (legge di Bilancio 2017):
a) lavoratori cessati per accordi individuali o collettivi o risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro (comma 214, lett. d), cioè i tradizionali “esodati”;
b) lavoratori in congedo per assistere i figli con disabilità grave (comma 214, lett. e);
c) lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e lavoratori in somministrazione con contratto a termine, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali (comma 214, lett. f).
Alle predette categorie di lavoratori continuano ad applicarsi le norme in materia di requisiti di accesso e anche di regime delle decorrenze (“finestre”) vigenti prima della data di entrata in vigore dell’art. 24 del dl n. 201/2011 (6 dicembre 2011): questi, pertanto, possono andare in pensione “prima” rispetto ai requisiti ordinari. In ogni caso sono esclusi gli arretrati, perché la pensione non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2017 (che è la data di entrata in vigore della legge Bilancio 2017). L’accesso alla salvaguardia è consentito a domanda, che va formulata entro il termine 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di Bilancio, ossia entro il 2° marzo 2017. L’istanza di accesso ai benefici deve contenere gli elementi identificativi del richiedente (dati anagrafici, codice fiscale), gli elementi identificativi dell’azienda o pubblica amministrazione presso la quale ha prestato l’ultimo servizio e l’esatta individuazione della tipologia/fattispecie giuridica in base alla quale si richiede l’accesso ai benefici. Alla domanda deve essere allegata anche una copia di un documento di identità.
Le istanze vanno presentate in via autonoma oppure tramite patronati, consulenti del lavoro, dottori commercialisti, avvocati
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