mercoledì 27 gennaio 2021
Dal 1° gennaio 2021 sono tornate vigenti sia il «ricovero ospedaliero» sia la possibilità di svolgere “di norma” l’attività lavorativa in modalità agile
Dal 1° gennaio maggiori tutele per i lavoratori "fragili"

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Doppia tutela per i lavoratori cosiddetti fragili. Dal 1° gennaio 2021 sono tornate vigenti sia la tutela del «ricovero ospedaliero» (cioè l’equiparazione alla malattia delle assenze da lavoro a motivo del rischio Covid-19), rimasta operativa nel periodo d'emergenza fino al 15 ottobre 2020, sia la possibilità di svolgere “di norma” l’attività lavorativa in modalità agile, anche con l’eventuale spostamento a un’altra mansione, che è stata operativa dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020. A spiegarlo è stato l’Inps (messaggio n. 171/2021), nell’illustrare le novità della legge di bilancio per il 2021 (la legge n. 178/2020) in tema di tutele a favore dei lavoratori dipendenti, nei casi di quarantena per Covid-19 e/o di presenza di “fragilità”.

Le novità, che riguardano, come detto, le tutele delle assenze dei lavoratori dipendenti a causa del Covid-19, sono di tre tipologie:
1) quarantena con sorveglianza attiva;
2) permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
3) lavoratori c.d. fragili (per essere considerati tali, i lavoratori devono essere in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, compresi i disabili gravi ex legge n. 104/1992).

Le prime due tipologie interessano soltanto i lavoratori del settore privato (ma analoga tutela opera, con altra disciplina, anche nel settore del lavoro pubblico). A partire dallo scorso anno, nei casi di quarantena con sorveglianza attiva e/o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, è stato previsto a favore dei lavoratori dipendenti il diritto all’indennità di malattia pagata dall’Inps. Tali periodi, in particolare, sono equiparati alla malattia ai fini del trattamento economico e, inoltre, non vengono inclusi nel calcolo del c.d. periodo di comporto del lavoratore beneficiario (il “comporto” è il periodo massimo di assenza che il lavoratore può fare per malattia. Una volta raggiunto, il datore di lavoro è libero di licenziare il lavoratore). La novità introdotta dalla legge di bilancio per il 2021 riguarda l’obbligo, per il medico curante, di indicare sulla certificazione medica «gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva»: vigente per tutto l’anno 2020, è stato abrogato dal 1° gennaio 2021 (quindi non è più da osservare da parte dei medici).

La terza tipologia di tutela interessa sia i lavoratori dipendenti del settore privato sia quelli del settore pubblico. Due le misure. Dal 17 marzo al 15 ottobre 2020, innanzitutto, a tali lavoratori ritenuti «fragili», l’assenza da lavoro è stata equiparata al ricovero ospedaliero, se giustificata da una certificazione di malattia riportante l’indicazione della condizione di fragilità; il che ha voluto dire riconoscimento dell’indennità economica e della relativa contribuzione figurativa. La seconda misura, in vigore dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020, stabiliva: «i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area d’inquadramento (…) o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto». Con l’entrata in vigore della legge di Bilancio per il 2021, entrambe le tutele sono tornate operative per il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021.

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