Un bonus di 2.280 euro a chi assume lavoratori licenziati per crisi. Manca soltanto la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale al decreto 19 aprile 2013 che introduce l’incentivo a favore dei datori di lavoro, inclusi i professionisti, che nel corso dell’anno 2013 assumono lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo a tempo indeterminato (se l’assunzione è a termine il bonus è dimezzato, cioè vale 1.140 euro. Per poter fruire del nuovo bonus, i datori di lavoro interessati devono presentare istanza telematica all’Inps e devono garantire interventi di formazione professionale ai neoassunti. Il decreto, registrato alla corte dei conti il 13 maggio, è stato annunciato l’11 marzo scoto dall’ex ministro del lavoro, Elsa Fornero, quale contromisura per la mancata proroga della possibilità per i lavoratori licenziati da imprese non rientranti nel campo cassa integrazione guadagni straordinaria (cigs), cioè quelle con meno di 15 dipendenti, d’iscriversi nelle liste di mobilità senza diritto a fruire della relativa indennità, ma per essere favoriti nella ricerca di un nuovo lavoro. Questa possibilità è terminata il 31 dicembre 2012 e non è stata prorogata per il corrente anno. Per bilanciare la mancata proroga, il ministro Fornero aveva promesso un incentivo ad hoc destinandovi risorse per 20 milioni di euro, che rappresentano dunque il limite entro cui l’Inps potrà autorizzare il nuovo bonus.Il decreto 19 aprile 2013, in attesa di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, disciplina questo nuovo incentivo che si applica solo per il 2013 a favore dei datori di lavoro privati, inclusi professionisti e cooperative (per i soci dipendenti), con esclusione del lavoro domestico. L’incentivo spetta in caso di assunzione a termine o a tempo indeterminato, anche a part time o a scopo di somministrazione (in tal caso all’agenzia lavoro), di lavoratori licenziati nei 12 mesi precedenti l’assunzione da parte di imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o a cessazione di attività o di lavoro. Si applica la regola
de minimis.L’incentivo vale 190 euro mensili per la durata di 12 mesi in caso di assunzione effettuate a tempo indeterminato ovvero per la durata di sei mesi se l’assunzione è a termine. Quindi vale 2.280 euro nel primo caso e 1.140 euro nelle assunzioni a termine. In caso di assunzione a part time l’importo è altresì ridotto in rapporto alla durata effettiva dell’orario di lavoro. La fruizione avviene mediante conguaglio con le dichiarazioni contributive una volta che l’Inps abbia dato autorizzazione al datore di lavoro interessato. Per usufruire del bonus il decreto richiede che il datore di lavoro garantisca interventi di formazione professionale sul posto di lavoro a favore del neoassunto, anche mediante il ricorso alle risorse destinate alla formazione continua di competenza regionale. Il datore di lavoro deve fare richiesta del bonus all’Inps in via telematica indicando i dati relativi all’assunzione effettuate. Per quelle che siano già intervenute alla data di entrata in vigore del decreto, il termine per l’invio della domanda è fissato allo scadere dei successivi 30 giorni dalla predetta data. A regime, invece, la domanda non potrà precedere la decorrenza dell’assunzione. L’incentivo è vincolato alle disponibilità delle risorse (20 mln) ed è autorizzato dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione dell’istanza.