lunedì 2 marzo 2015
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Il Piano Garanzia Giovani acquista appeal. Con due decreti del Direttore generale politiche attive del Ministero del Lavoro, infatti, sono stati modificati i criteri di profilazione dei giovani che s’iscrivono al Piano e le regole sul bonus assunzioni, di fatto rendendo più appetibili gli incentivi alle imprese.Nel dettaglio, la maggiore convenienza riguarderà le assunzioni operate con il contratto di apprendistato professionalizzate (detto anche contratto di mestiere), per le quali i datori di lavoro potranno fruire di doppi benefici: quelli propri del contratto di apprendistato e quelli del bonus del Piano Garanzia Giovani. Le novità hanno efficacia anche per il passato, cioè retroattivamente a partire dal 1° maggio 2014 (la data di attivazione del Piano Garanzia Giovani), quindi anche sulle assunzioni già effettuate. I nuovi profili, invece, che hanno ritoccato soprattutto le modalità di calcolo dell’indice di svantaggio, operano dal mese di febbraio 2015. Vediamo.Il primo decreto ha modificato il bonus assunzione previsto nell’ambito del Piano Garanzia Giovani. Concesso a domanda da presentarsi all’Inps, online, il bonus spetta ai datori di lavoro che, senza esservi tenuti, assumano giovani iscritti al Piano tra il 1° maggio 2014 e il 30 giugno 2017. I giovani devono avere età tra compresa tra 16 e 29 anni, devono avere assolto al diritto-dovere d’istruzione e formazione se minorenni, devono essere non occupati (cioè disoccupati ovvero inoccupati, ai sensi del dlgs n. 181/2000) né inseriti in percorsi di studio o formazione.Il bonus spetta sulle seguenti assunzioni, con le rispettive misure:•    assunzione a termine di durata pari o superiore ai 6 mesi = euro 1.500 per giovani dalla profilazione “alta” e 2.000 euro per quelli dalla profilazione “molto alta”;•    assunzione a termine di durata pari o superiore ai 12 mesi = euro 3.000 per giovani dalla profilazione “alta” e 4.000 euro per quelli dalla profilazione “molto alta”; •    assunzione a tempo indeterminato = euro 1.500 per giovani dalla profilazione “bassa”, 3.000 euro per quelli dalla profilazione “media”, 4.500 euro per quelli dalla profilazione “alta”, 6.000 euro per quelli dalla profilazione “molto alta”.Quattro le modifiche, tutte aventi efficacia anche per il passato (perciò si potrà far richiesta di eventuali benefici arretrati). Le prime due possono essere considerate insieme: la prima è l’eliminazione del divieto di cumulo del bonus con gli incentivi dell’apprendistato; la seconda è l’estensione del bonus anche al contratto di lavoro a chiamata. Infatti, in base all’originaria disciplina (decreto 8 agosto 2014) il bonus era escluso per il contratto di apprendistato, per il lavoro domestico, intermittente, ripartito e accessorio. Il nuovo decreto, riscrivendo la norma (art. 4 comma 5), stabilisce, che «l’incentivo è escluso per il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, per l’apprendistato di alta formazione e di ricerca, per il lavoro domestico, ripartito e accessorio».La novità, dunque, sta nell’eliminazione del divieto per l’apprendistato professionalizzante (detto anche contratto di mestiere) e per il contratto di lavoro a chiamata (detto anche intermittente). Il nuovo comma 5 all’art. 5, poi, precisa che «per l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere è riconosciuto l’importo previsto per il rapporto a tempo indeterminato; qualora la durata dell’apprendistato inizialmente prevista sia inferiore a 12 mesi, l’importo complessivo del beneficio è proporzionalmente ridotto». La terza modifica riguarda le assunzioni a termine e anche in questo caso di stratta di un ampliamento del beneficio. Secondo l’originaria norma (art. 5, comma 4) il beneficio era escluso in caso sia di rinnovo sia di proroga del contratto a termine. La nuova norma, invece, esclude il beneficio soltanto in caso di rinnovo; mentre, in caso di proroga lo riconosce «qualora la durata complessiva del rapporto di lavoro sia pari o superiore a sei mesi». Non solo; ma «nei casi il cui la proroga consenta di prolungare la durata del rapporto di lavoro fino ad almeno dodici mesi, il datore di lavoro può chiedere il beneficio ulteriore rispetto a quello già autorizzato per i primi sei mesi». Ultima modifica è la possibilità di cumulare l’incentivo con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori, nonché di quelli aventi natura selettiva (in quest’ultimo caso, però, nei limiti del 50% dei costi salariali).
Il secondo decreto ha modificato i criteri del “profiling” del giovane che s’iscrive al Piano Garanzia Giovani. Si tratta di un’operazione statistica, il cui fine è attribuire un “indice” al giovane che misura la maggiore o minore distanza dal mercato del lavoro. L’operazione prevede per ciascun giovane il calcolo del “coefficiente di 
svantaggio”, che è indice della probabilità di non essere occupato e ritrovarsi nella condizione di Neet (non occupato, non studente, non inserito in percorsi di formazione). Il “profiling” si basa su quattro classi di utenti (bassa, media, alta e molto alta) alle quali si fa riferimento per la modulazione degli incentivi.
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