Occhio se l’istanza del bonus bebè è bocciata. In due casi, infatti, si può chiedere il riesame, ossia quando la domanda sia stata respinta perché «non è stato reperito Isee valido» o perché «dalla dichiarazione Isee non risulta convivente con il figlio per il quale è richiesto l’assegno». A precisarlo è l’Inps nel messaggio n. 5145/2015, spiegando che sulla base della domanda di riesame l’istituto procederà a tutte le verifiche necessarie alla definizione della richiesta del bonus (perché non farle prima di rigettare la domanda, semplificando la vita ai cittadini?).
Un aiuto a mamma e papàL’assegno (c.d. bonus bebè) è stato introdotto dalla legge n. 190/2014 (legge Stabilità 2015) al fine d’incentivare le nascite e adozioni contribuendo alle spese di sostegno dei figli. Pertanto, è riconosciuto sulle nascite e adozioni avvenute e che avverranno tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, nonché in caso di affidamento preadottivo del minore. Hanno diritto al bonus i cittadini italiani,
comunitari ed extracomunitari in presenza dei seguenti requisiti che vanno posseduti “tutti” al momento della domanda:• cittadinanza = italiana o di uno stato Ue. Per gli extracomunitari: permesso di soggiorno Ue soggiornanti di lungo periodo. Ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri con status di rifugiato politico o status di protezione sussidiaria;• residenza = in Italia;• convivenza = figlio (per il quale viene richiesto il bonus) e genitore richiedente devono coabitare e avere dimora abituale nello stesso comune;• ISEE = non superiore a 25mila euro.Se il genitore avente diritto è minorenne o incapace di agire per altri motivi, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante fermo restando che i requisiti devono essere posseduti dal genitore (minorenne/incapace). Nel caso in cui il figlio venga temporaneamente affidato a terzi, la domanda può essere presentata dall’affidatario. L’importo dell’assegno dipende dall’ISEE:a) se inferiore a 7mila euro, il bonus bebè annuo è pari a 1.920 euro per figlio (160,00 euro al mese);b) se pari o superiore a 7mila euro e fino a 25mila euro, è pari a 960 euro per figlio (80 euro al mese);c) se superiore a 25 mila euro non se ne ha diritto.L’assegno è corrisposto a domanda da presentarsi all’Inps in via telematica entro 90 giorni dalla nascita o adozione, per garantirsi l’erogazione del bonus per 36 mesi, cioè fino al terzo anno di vita del figlio o di ingresso in famiglia; se la domanda è presentata oltre i 90 giorni, il bonus decorre dal mese di presentazione della domanda terminando comunque al terzo anno di vita del bimbo (pertanto, è ovvio, i mesi di beneficio saranno inferiori a 36).
Occhio alla domandaLa domanda del bonus bebè va fatta una sola volta all’Inps, facendola precedere dalla Dsu (la dichiarazione sostitutiva unica per l’Isee), la quale va ripresentata ogni anno. A riguardo l’Inps precisa che, nel caso di domande respinte per almeno una delle seguenti motivazioni:
a) «non è stato reperito un Isee valido», b) «dalla dichiarazione Isee non risulta convivente con il figlio per il quale è richiesto l’assegno» è prevista, (attenzione!) su istanza del richiedente, la possibilità di riesame della domanda presso la sede Inps competente che avrà cura di effettuare tutte le verifiche necessarie alla definizione della domanda. Qualora in tali ipotesi il riesame si concluda con esito di accoglimento, l’assegno sarà erogato con tutte le mensilità arretrate spettanti.
Variazioni domandeL’Inps, inoltre, ha fatto sapere che, accedendo alla procedura di trasmissione online delle domande sul sito internet (
www.inps. it), è a disposizione la nuova funzione per le variazioni delle domande già inviate. Tramite questa nuova funzione, ad esempio, è possibile apportare delle variazioni o correzioni del codice Iban, delle modalità di pagamento, dei recapiti eccetera).