Chi ha fatto domanda dell’indennità di disoccupazione agricola all’Inps, ma in realtà ha diritto all’indennità di disoccupazione non agricola (Naspi), può chiedere all’Inps di trasformare la prima istanza in richiesta di Naspi. La possibilità di trasformazione è possibile soltanto se la relativa richiesta: è fatta dal lavoratore interessato; è presentata nei termini previsti per la Naspi, ossia entro 68 giorni dalla fine del rapporto di lavoro. Lo stesso vale anche al contrario, cioè per la trasformazione dell’eventuale domanda di Naspi in istanza per la disoccupazione agricola. A precisarlo è l’Inps nel messaggio n. 3058/2018.
La questione riguarda, evidentemente, le ipotesi di domande di disoccupazione agricola che siano state respinte per prevalenza di attività in settori non agricoli; in tal caso, spiega l’Inps, si può trasformare la richiesta in domanda di Naspi, ma esclusivamente su richiesta specifica dell’interessato e qualora ci si trovi ancora nei termini previsti per la presentazione della domanda di Naspi (entro 68 giorni dalla cessazione involontaria dell’attività lavorativa). In tal caso, inoltre, l’interessato è tenuto a integrare la domanda di disoccupazione agricola, di cui si chiede la trasformazione, con l’eventuale documentazione necessaria alla definizione della domanda Naspi.
Sempre a richiesta dell’interessato è poi possibile anche trasformare la domanda di Naspi, che sia stata respinta per prevalenza di attività nel settore agricolo, in domanda di disoccupazione agricola, qualora la domanda sia stata presentata nei termini previsti per la disoccupazione agricola (cioè dal 1° gennaio al 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento). Anche in tal caso, l’interessato è tenuto a integrare la domanda Naspi, di cui viene chiesta la trasformazione, con l’eventuale documentazione necessaria alla definizione della domanda di disoccupazione agricola.
L’opportunità di “trasformazione” di una domanda in un’altra, precisa infine l’Inps, vale anche per le pratiche ancora in trattazione che saranno definite in autotutela (cioè direttamente per iniziativa degli uffici dell’Inps, sempre a richiesta da parte degli interessati). Così pure le istanze di riesame e i ricorsi amministrativi riferibili a domande per le quali non sia, nel frattempo, intervenuta la decadenza dal diritto.
Gli interessati sono tenuti a integrare la domanda entro 68 giorni dalla fine del rapporto di lavoro
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