lunedì 16 marzo 2015
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Una buona notizia per gli iscritti alla previdenza integrativa. Il riscatto della propria posizione contributiva maturata presso un fondo pensione non è soggetto a prescrizione legale, non a quella quinquennale e neppure a quella decennale del codice civile. A precisarlo la Covip, in risposta a un quesito. Ed è una buona notizia perché esclude il rischio di perdita dei contributi versati, anche quando si è perso il lavoro.Il quesito parte da un fatto reale riguardante la richiesta di un lavoratore a un fondo pensione per sapere l’ammontare della propria posizione contributiva maturata. La richiesta è stata presentata a febbraio del 2014, dopo che da più di dieci anni il lavoratore aveva perso i requisiti di partecipazione al fondo pensione (perdita avvenuta nel 2003). Poiché in tutti questi anni il lavoratore non aveva esercitato espressamente alcuna facoltà di riscatto, né di trasferimento o di mantenimento della posizione contributiva, nell’anno 2008 il fondo pensione (dopo cinque anni d’inerzia del lavoratore dalla perdita dei requisiti di partecipazione) ha cancellato l’iscrizione e incamerato l’ammontare maturato dal lavoratore. Partendo da questa situazione, il fondo pensione ha chiesto alla Covip di chiarire se il mancato esercizio del diritto di riscatto, trasferimento o mantenimento della posizione maturato presso un fondo, nel termine di cinque anni ovvero di dieci anni dalla data di perdita dei requisiti di partecipazione, determini il maturare della prescrizione estintiva (quinquennale ex art. 2947 del codice civile ovvero decennale ex art. 2946 del codice civile).La Covip, prima di tutto, evidenzia che il rapporto previdenziale ha natura privatistica e di adesione volontaria; pertanto, la partecipazione al fondo pensione comporta l’adesione alle disposizioni contrattuali che ne regolano il funzionamento e ne dettano la disciplina su diritti e obblighi. Questa regolamentazione pattizia, nello specifico, è adottata da tutti i fondi pensione sulla base dello schema di statuto predisposto dalla Covip (delibera 31 ottobre 2006), il quale prevede tra l’altro che l’iscritto che perda i requisiti di partecipazione al fondo pensione prima del pensionamento possa esercitare la facoltà del riscatto e di trasferimento della posizione, ovvero di mantenerla presso il fondo stesso.Quest’ultima scelta, tuttavia, non necessita di una manifestazione di volontà espressa come per le altre facoltà, perché la si può desumere per comportamento concludente proprio dal mancato esercizio delle opzioni alternative (riscatto o trasferimento). In conclusione, abiurando il comportamento tenuto dal fondo pensione, la Covip precisa che la facoltà di riscatto non è soggetta a prescrizione, perché permane in capo all’iscritto finché perdura la situazione legittimante l’esercizio che è la perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione.
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