Il congedo parentale a ore non si può cumulare con altri permessi di maternità. Un lavoratore, pertanto, nella stessa giornata non può fruire del congedo parentale a ore e di altri permessi a motivo della maternità, neanche se si riferiscono a figli diversi. Lo ha precisato l’Inps nel messaggio n. 6704/2015, aggiungendo che il congedo a ore è invece compatibile con eventuali permessi per assistenza a disabili (ex legge n. 104/1992).Quella di fruire in modalità 'oraria' il congedo parentale è una possibilità operativa dal 25 giugno 2015, introdotta nell’ambito della riforma del Jobs act (dlgs n. 80/2015). La facoltà, in via di principio, è subordinata alla previsione da parte della contrattazione collettiva di tale modalità di fruizione del congedo parentale, compresi i criteri di calcolo. In caso di mancata previsione, la fruizione oraria è consentita a ciascun genitore per la metà dell’orario medio giornaliero di lavoro. Nelle prime indicazioni operative l’Inps ha spiegato che il congedo è incumulabile con altri permessi o altri riposi disciplinati dal Testo Unico maternità/paternità (dlgs n. 151/2001). Tale incumulabilità, precisa ora l’Inps, risponde all’esigenza di conciliare al meglio i tempi di vita e di lavoro utilizzando il congedo in modalità oraria essenzialmente nei casi in cui il lavoratore intenda assicurare, nella stessa giornata, la (parziale) prestazione lavorativa. Alla luce di questo principio, integrando le precedenti istruzioni, l’Inps spiega che il genitore lavoratore dipendente che si astiene dal lavoro per congedo parentale a ore "non può usufruire nella medesima giornata né di congedo parentale a ore per altro figlio, né dei riposi orari per allattamento (ex artt. 39 e 40 del T.U.), anche se richiesti per bambini differenti". Allo stesso modo, aggiunge sempre l’istituto di previdenza, il congedo parentale fruito in modalità oraria "non è cumulabile con i riposi orari giornalieri di cui al combinato disposto degli artt. 33, comma 2, e 42 comma 1 del T.U., previsti per i figli disabili gravi in alternativa al prolungamento del congedo parentale (art. 33 co. 1 T.U. maternità), anche se richiesti per bambini differenti" (si tratta dell’ex allattamento). Fin qui la disciplina normativa (che opera in assenza di contrattazione collettiva) in virtù della quale trovano applicazione le predette ipotesi di incumulabilità. La regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, della modalità oraria di fruizione del congedo parentale può tuttavia prevedere criteri di cumulabilità differenti, rispetto a quelli di legge.Infine, l’Inps ha precisato che risulta compatibile la fruizione del congedo parentale orario e la fruizione di permessi o riposi disciplinati da normative diverse dal T.U. maternità/paternità, quali ad esempio i permessi per assistenza a disabili fruiti in modalità oraria (art. 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992).