Il convivente more uxorio non ha diritto al congedo per assistere il proprio partner disabile. Lo ha precisato il ministero del Lavoro nell’interpello n. 23/2014 riconoscendo di conseguenza il diritto al genitore del disabile, anche se non convivente. Le precisazioni ministeriali riguardano il cosiddetto “congedo straordinario”, disciplinato dal comma 5 dell’art. 42 del T.u. maternità (approvato con il dlgs n. 151/2001), e sono arrivate a risposta dell’Anci (associazione nazionale comuni italiani) che ha chiesto di sapere se sia possibile concedere la fruizione del congedo al genitore del disabile in presenza di convivente che non sia coniugato con il disabile. Il congedo straordinario spetta ai lavoratori dipendenti (anche se con rapporto a part-time) per l’assistenza di un familiare disabile in situazione di gravità, tale riconosciuta dalla commissione medica della Asl, che non sia ricoverato a tempo pieno (per le intere 24 ore ) presso strutture ospedaliere, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa. Il congedo spetta per la durata di due anni nell’arco di tutta la propria vita lavorativa.
Il limite è da considerare complessivo fra tutti gli aventi diritto e con riferimento a ogni singolo familiare con disabilità grave assistito. Durante l’assenza dal lavoro è corrisposta al lavoratore in congedo un’indennità d’importo pari alla retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, entro un limite massimo determinato annualmente con decreto ministeriale (per l’anno in corso, il 2014, il limite è risultato pari a 47.351,12 euro).
I periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto; ma, essendo coperti da contribuzione figurativa, sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa per la pensione o per altre prestazioni.La legge stabilisce che hanno diritto a fruire del congedo straordinario i seguenti soggetti, se lavoratori dipendenti, secondo un ordine di priorità che degrada solo in caso di mancanza, di decesso o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti precedenti:a) il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;b) il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità (in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente);c) uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità (nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti);d) uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità (nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori e i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti);e) un parente/affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità (nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli/sorelle conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti).Come accennato l’Anci ha chiesto al ministero del lavoro di sapere se sia possibile concedere il congedo straordinario al genitore del disabile, in presenza di “partner” (non coniuge perché non sposato) convivente del soggetto disabile. Il ministero ha risposto affermativamente (e, per contro, ha risposto negativamente alla possibilità che il congedo straordinario possa essere fruito dai “partner” non coniugati). Richiamando la sentenza n. 203/2013 della Corte costituzionale, in particolare, il ministero ha evidenziato che l’individuazione dei soggetti che hanno diritto al congedo non è suscettibile d’interpretazione analogica, ma risulta tassativa anche in ragione del fatto che durante la fruizione del congedo il richiedente ha diritto a una specifica indennità. Pertanto, in conclusione, ha precisato che, nel caso in cui il disabile non sia coniugato o non conviva con il coniuge, ovvero quest’ultimo abbia effettuato espressa rinuncia al congedo, è consentito «al genitore non convivente di beneficiare del periodo di congedo, anche laddove possa essere garantita idonea assistenza da parte di un convivente more uxorio, non essendo tale soggetto legittimato a fruire del diritto».