martedì 22 luglio 2014
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Chi, mentre percepisce l’Aspi o la mini-Aspi, trova un nuovo posto di lavoro da autonomo (per esempio venga arruolato come co.co.co. o come co.co.pro, oppure apra una partita Iva da professionista, o da commerciante o da artigiano) deve comunicarlo all’Inps, in via telematica. Fino al 18 agosto, tuttavia, la comunicazione che andrà fatta con i nuovi modelli Sr137 (Aspi) e Sr138 (mini-Aspi), sarà ancora possibile in modalità tradizionale (carta). E’ l’Inps a stabilirlo nel messaggio n. 5430/2014 diramando le istruzioni per la presentazione delle comunicazioni “Aspi-Com”.Per comprendere la “necessità” dell’adempimento comunicativo disciplinato dall’Inps, occorre fare un passo indietro. Occorre andare fino all’ultima riforma del lavoro (legge n. 92/2012), la quale ha introdotto le due nuove indennità di sostegno del reddito in caso di disoccupazione involontaria: l’Aspi e la mini-Aspi. Le due indennità hanno sostituito, a partire dal 1° gennaio 2013, le prestazioni di disoccupazione ordinaria non agricola sia con requisiti normali che con requisiti ridotti, nonché la disoccupazione speciale edile (quest’ultima, però, a partire dal 1° gennaio 2016). Il diritto alle due indennità presuppone, tra l’altro, lo stato di disoccupazione del beneficiario il quale, pertanto, in caso trovi un nuovo lavoro, ha l’obbligo di comunicare all’Inps la sua rioccupazione in modo da consentire all’istituto di sospenderne l’erogazione.Con riferimento a una nuova occupazione con contratto di lavoro dipendente (o subordinato), la stessa legge di riforma ha stabilito che la sospensione nell’erogazione delle indennità (e la eventuale successiva ripresa) avvenga d’ufficio da parte dell’Inps sulla base delle comunicazioni obbligatorie (le c.d. “Co”) cui sono tenuti i datori di lavoro; in questo modo ha cancellato l’obbligo a carico dei lavoratori di utilizzare e inviare il modello DS56-bis.L’obbligo di comunicazione sui lavoratori, invece, è rimasto fermo in riferimento all’eventuale rioccupazione con un contratto di lavoro parasubordinato o in attività autonome. Infatti, in queste ipotesi è previsto l’obbligo per i beneficiari di Aspi e mini-Aspi d’informare l’Inps del reddito annuo previsto per l’attività intrapresa entro un mese dall’inizio dell’attività, oltre che del reddito effettivamente percepito nell’anno di fruizione dell’indennità successivamente alla denuncia fiscale dei redditi. A tal fine l’Inps ha pubblicato i modelli Aspi-Com (mod. Sr137) e Mini Aspi-Com (mod. Sr138) mediante i quali, in sostituzione del vecchio modello DS56-bis, è richiesto ai lavoratori beneficiari di Aspi e mini-Aspi di comunicare tutti gli eventi che nel corso della fruizione della prestazione hanno effetto sul diritto, la misura e la durata delle predette indennità.Sul sito l’Inps ha reso disponibile la nuova procedura telematica che, oltre a consentire la comunicazione degli eventi riportati sui predetti modelli (Sr137 e Sr138), permette anche di comunicare:•    le variazioni di domicilio/residenza, di telefono, di email e delle modalità di pagamento riportate sulle domande di disoccupazione in ambito Aspi precedentemente inviate;•    le informazioni attinenti al reddito percepito da lavoro autonomo o parasubordinato.La presentazione delle nuove comunicazioni andrà fatta esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali: •    web (internet) = Utilizzando i servizi telematici accessibili dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.gov.it)•    patronati/intermediari dell’Inps = Attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi•    contact center integrato = Chiamando ai numeri 803164 (se da telefono fisso) e 06164164 (se da cellulare) Al fine di consentire l’adeguamento alle nuove modalità operative di lavoratori e intermediari, infine, l’Inps ha previsto un periodo transitorio di due mesi (terminerà il 18 agosto) durante il quale resta ammessa la presentazione dei modelli Aspi-Com e mini Aspi-Com con le consuete modalità. Al termine del predetto periodo, i tre canali telematici diventeranno esclusivi ai fini della comunicazione degli eventi.
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