Tutto pronto per l’operazione “ingressi di extracomunitari per lavoro”. Disponibili 98.080 ingressi, per stranieri e straniere da assumere come dipendenti o come domestici (colf e badanti). Tre i click day: 31 gennaio, 2 e 3 febbraio. La consueta programmazione transitoria dei flussi d’ingresso per il 2010 (con un po’ di ritardo) è arrivata con il dpcm pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 350 del 31 dicembre.A partire dalle ore 8:00 del 17 gennaio è a disposizione dei cittadini, sul sito internet del ministero dell’interno, l’applicativo per la compilazione dei moduli di domanda per le richieste dei nulla osta all’ingresso di cittadini stranieri. Una possibilità che resterà operativa per tutto il periodo di validità del decreto flussi, cioè fino al 30 giugno 2011. L’invio vero e proprio delle domande, invece, potrà avvenire soltanto a partire dalle date prefissate dal ministero dell’interno e che quest’anno sono tre, come accennato. Ecco i dettagli:a partire dalle ore 8:00 del 31 gennaio possono essere inviate le istanze relative a lavoratori delle nazionalità privilegiate;a partire dalle ore 8:00 del 2 febbraio possono essere inviate le domande relative ai lavoratori domestici e di assistenza alla persona (colf e badanti);a partire dalle ore 8:00 del 3 febbraio possono essere inviate le domande relative a tutti i restanti settori.Le domande vanno presentate esclusivamente in via informatica attraverso il sistema raggiungibile sull’homepage del ministero dell’interno (
www.interno.it). La modulistica disponibile comprende i seguenti modelli:A – richiesta di nulla osta al lavoro domestico; B – richiesta di nulla osta al lavoro subordinato;VA – domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per studio o tirocinio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato; VB – domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;LS – richiesta nulla osta al lavoro subordinato per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE; LSI – richiesta di nulla osta al lavoro domestico per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;LS2 – domanda di verifica di sussistenza di una quota per lavoro autonomo e di certificazione attestante il possesso di requisiti per lavoro autonomo ai sensi degli articoli 26 e 9 Tu immigrati per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE;BPS – richiesta nominativa e numerica di nulla osta al lavoro subordinato ai sensi degli articoli 22 e 23 del Tu immigrati e articolo 30 del dpr n. 394/1999, riservata all’assunzione di lavoratori inseriti nei progetti speciali.Attenzione a non sbagliare modello: in caso di errore, infatti, non è possibile modificare la domanda con la conseguenza che la stessa (domanda) verrà rigettata. Particolare attenzione, poi, va prestata alla domanda relativa all’ingresso di stranieri da assumere come colf (domestico). In tal caso, infatti, il datore di lavoro (la famiglia) deve essere in possesso del requisito cosiddetto “della capacità economica”. Deve dimostrare, cioè, di avere redditi annui pari o superiori al doppio dell’importo necessario a pagare la retta annua e gli oneri contributivi per il lavoratore da assumere. Il requisito non occorre se l’assunzione avviene come badante, per sé o per un familiare affetti da patologie o gravi handicap che limitano l’autosufficienza; in tal caso però, va esibita una certificazione sanitaria attestante la patologia o l’handicap. Un esempio. Se l’assunzione riguarda una colf a 25 ore settimanali e retribuzione mensile di 600 euro, la capacità economica da dimostrare sarà di oltre 18 mila euro. Infatti, con quella retribuzione mensile, ne deriva un costo del domestico di 7.800 euro di retribuzione (600 euro per 13 mensilità) e 1.280 euro per contributi Inps (320 euro per 4 trimestri), per un totale di 9.080 euro (7.800 più 1.280). Poiché la capacità economica è pari al doppio del costo del domestico, essa risulterà pari a 18.160 euro annui (9.080 moltiplicato due). Nel caso in cui il datore di lavoro abbia un reddito non sufficiente, può cumularlo con i redditi dei familiari, conviventi o non conviventi (parenti entro il primo grado).