lunedì 7 luglio 2014
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Bonus Renzi (“80 euro”) in arrivo a disoccupati e pensionati. Un Sms informerà i disoccupati che l’Inps ha provveduto a disporre il pagamento; ai pensionati invece gli 80 euro arriveranno con la rata di pensione relativa al corrente mese di luglio. A spiegarlo è stato lo stesso istituto di previdenza (messaggio n. 5661/2014) che, peraltro, ha pubblicato un modello (si chiama “SPR150”) attraverso il quale, eventualmente, si potrà chiedere all’Inps il non riconoscimento del bonus oppure la sua attribuzione a condizioni diverse da quelle già note all’istituto.Le nuove istruzioni toccano il credito d’imposta di 640 euro (80 euro al mese da maggio fino a dicembre) riconosciuto ai titolari di reddito da lavoro dipendente fino a 26mila euro nel 2014. Tra i potenziali beneficiari vi è anche chi percepisce le c.d. “prestazioni a sostegno al reddito”, erogate dall’Inps al verificarsi di determinati eventi, temporanei e imprevedibili nella durata, che possono insorgere durante il rapporto di lavoro o alla cessazione: mobilità, Aspi, mini-Aspi, etc. Su tali prestazioni, aveva già anticipato l’Inps (nella circolare n. 67/2014), il bonus è riconosciuto in via automatica sulla base dei dati reddituali dei percettori, già in possesso dello stesso istituto previdenziale.In questi giorni è arrivato l’ok all’erogazione del bonus. E l’Inps spiega che il pagamento viene fatto centralmente e che ai beneficiari verrà data un’apposita comunicazione tramite Sms, ovviamente ai numeri esistenti negli archivi dell’Inps. A pensionati e titolari di prestazioni di accompagnamento alla pensione, il bonus viene erogato a partire dalla rata relativa al mese di luglio. Non ci sarà una comunicazione diretta, ma un’informativa nel cassetto previdenziale online (per i cittadini registrati sul sito web dell’Inps e in possesso di Pin).Il bonus è riconosciuto in via automatica, come detto; tuttavia, i cittadini possono presentare dichiarazioni di rinuncia o per il riconoscimento del credito in misura diversa. In particolare, coloro che:•    non hanno i presupposti per il riconoscimento del bonus sono tenuti a darne specifica comunicazione all’Inps che provvederà al suo recupero (se è stato già erogato) dai successivi pagamenti e, comunque, con il conguaglio fiscale di fine anno;•    oltre ad essere titolari di prestazione Inps siano, contestualmente, anche titolari di altri redditi da lavoro dipendente (da qualunque fonte derivante), i cui importi singolarmente considerati darebbero diritto al credito, ma complessivamente considerati eccedano la soglia massima (26mila euro), sono tenuti a darne comunicazione all’Inps che, di conseguenza, non riconoscerà il bonus.Peraltro, è possibile produrre all’Inps la certificazione fiscale (Cud) relativa agli altri redditi da lavoro dipendente al fine di consentire l’esatta determinazione della spettanza del credito e del relativo importo. Per tali comunicazioni l’Inps ha istituito un apposito modello (SPR150), pubblicato sul sito internet, la cui presentazione può essere effettuata a mano (presso una sede territoriale Inps), tramite Pec (posta elettronica certificata) o tramite fax, agli indirizzi (Pec o fax) della struttura territoriale di riferimento reperibili sul sito internet dell’Inps nella sezione “Le nostre Sedi”. In caso di utilizzato della posta elettronica certificata, la comunicazione deve avere come oggetto “Riduzione del cuneo fiscale art. 1 decreto legge n. 66/2014” e andrà accompagnata da copia del documento d’identità. La stessa copia del documento d’identità occorre anche se la comunicazione è inviate tramite Fax, al numero della struttura territoriale, anch’essa reperibile sul sito Inps (“Le nostre Sedi).
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