Seicento euro utilizzabili per pagare la babysitter o l’asilo nido, in cambio però della rinuncia a un mese di congedo parentale. È il voucher bebè, per l’acquisto appunto di servizi all’infanzia, operativo dal 16 dicembre scorso. Sul sito internet dell’Inps è attiva la procedura telematica che permette la presentazione della domanda di richiesta del contributo economico (600 euro mensili) utilizzabile, in alternativa al congedo parentale, per servizi di baby-sitting oppure per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o anche dei servizi privati accreditati. Vediamo meglio di che cosa si tratta.Introdotta dalla legge n. 92/2012 (è la c.d. riforma lavoro Fornero) è una misura finalizzata a sostenere le spese per l’acquisto dei servizi per l’infanzia: uno scambio possibile solo per le lavoratrici madri, le quali possono farne richiesta rinunciando in tutto o parte alla fruizione del congedo parentale (si tratta dell’ex astensione facoltativa, di durata massima di sei mesi e fruibile dopo il congedo di maternità e fino agli 8 anni d’età del bambino). Nel dettaglio, la misura è rivolta alle madri lavoratrici dipendenti, anche di pubbliche amministrazioni oltre che di datori di lavoro privati nonché alle madri lavoratrici autonome iscritte alla gestione separata dell’Inps (tra l’altro, dunque, le co.co.co., le lavoratrici a progetto, le associate in partecipazione). Con lo scambio (cioè con la rinuncia a uno o più mesi di congedo parentale), la lavoratrice ottiene un voucher che può essere alternativamente utilizzato per il servizio di baby-sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati. La prima via è praticata mediante i «buoni lavoro» o «voucher», attraverso i quali si acquistano le prestazioni di lavoro accessorio; la seconda via, invece, è attuata direttamente dai servizi accreditati che ottengono dall’Inps il pagamento diretto del bonus. Il voucher bebè vale 600 euro mensili per un periodo massimo di sei mesi (quindi al massimo 3.600 euro) per le lavoratrici dipendenti, pubbliche e private; per le lavoratrici della gestione separata (co.co.co. e lavoro a progetto), invece, la durata massima si ferma a tre mesi (quindi 1.800 euro in tutto). In caso di lavoratrici a part time, il bonus è ridotto in misura proporzionale alla riduzione dell’orario di lavoro. Sono fuori dal beneficio, invece, le lavoratrici che con riferimento al figlio per il quale intendono presentare richiesta siano già totalmente esentate dal pagamento della rete pubblica di servizi all’infanzia o usufruiscono di altri benefici di cui al fondo per le politiche su pari opportunità.Dal
16 dicembre è possibile presentare le domande per il bonus degli anni 2014 (entro il 31 dicembre prossimo, ma il termine non sarà vincolante) e 2015 (entro il 31 dicembre 2015), disciplinato dal decreto 28 ottobre pubblicato sulla G.U. n. 287/2014. La richiesta si può presentare al termine del periodo di congedo di maternità (ex astensione obbligatoria) e negli 11 mesi successivi, anche se intanto sia stato già in parte fruito del congedo parentale. La domanda va presentata all’Inps in via telematica, tramite Pin o aiuto da parte dei patronati, accedendo al portale Internet dell’istituto previdenziale al seguente indirizzo:
www.inps.it - Servizi per il cittadino – Autenticazione con Pin – Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito – Invio delle domande per l’assegnazione dei contributi per l’acquisto dei servizi per l’infanzia.