Al via il bonus baby sitting per i lavoratori in zona rossa - Archivio
Sì alle richieste del bonus baby-sitting per i genitori, lavoratori autonomi, delle cosiddette zone rosse (Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Campania, Toscana, Abruzzo e, infine, provincia autonoma di Bolzano). L’Inps, infatti, ha dato l’ok al caricamento on line, sul proprio sito web, nella sezione dedicata al Libretto Famiglia, delle prestazioni eventualmente già svolte a partire dal 9 novembre e fino al 3 dicembre, così da velocizzare i rispettivi pagamenti. A spiegarlo è lo stesso istituto di previdenza (messaggio n. 4678/2020).
Si ricorda che è il decreto legge n. 149/2020 (il cosiddetto decreto Ristori-bis) ad avere introdotto il diritto a uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, fino a massimo 1.000 euro (si tratta dei vecchi voucher per le prestazioni occasionali), da utilizzare al fine di remunerare le prestazioni per l’assistenza a figli effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza. La misura si applica esclusivamente nelle zone rosse, in cui sia stata disposta la sospensione della didattica in presenza per le scuole secondarie di I grado. I beneficiari sono i genitori degli alunni che frequentano tali scuole iscritti alla gestione separata dell’Inps oppure a una delle gestioni speciali (artigiani, commercianti, agricoltura) e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie. Tenuto conto delle ordinanze adottate dal ministro della Salute, ha precisato l’Inps, i territori interessati sono quelli rientranti nelle regioni Calabria; Lombardia; Valle d’Aosta; Piemonte; Campania; Toscana; Abruzzo; e nella provincia autonoma di Bolzano.
La fruizione del bonus è riconosciuta alternativamente ai genitori lavoratori, nelle sole ipotesi in cui l’attività lavorativa non possa essere svolta in modalità agile o smart working al 100% e a condizione che in famiglia non vi sia l’altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito (cassa integrazione, per esempio), in caso di sospensione o di cessazione dell’attività lavorativa, oppure disoccupato. Al momento, ha precisato l’Inps, possono essere remunerate solo le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte dal 9 novembre (data di entrata in vigore del decreto legge n. 149/2020) fino al 3 dicembre, salvo successive proroghe. A tal fine, deve essere utilizzata la procedura del Libretto Famiglia.
In presenza di figli minori affetti da disabilità grave, accertata ai sensi della legge n. 104/1992, il bonus è concesso se iscritti a scuole di ogni ordine e grado oppure se ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura. Tale circostanza, ha spiegato sempre l’Inps, va comprovata allegando alla domanda un’apposita dichiarazione della scuola o del centro che attesti la sospensione dell’attività didattica in presenza o la chiusura.