Via libera al bonus assunzioni nel Mezzogiorno. È pronto, infatti, il decreto ministeriale che fissa le regole per il credito d’imposta finalizzato alla creazione di nuovo lavoro stabile nelle aree del Sud d’Italia. L’incentivo si rivolge ai datori di lavoro che nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna hanno assunto o assumeranno, a tempo indeterminato, incrementando la base occupazionale, nel periodo dal 14 maggio 2011 e fino al 13 maggio 2013, personale “svantaggiato” o “molto svantaggiato”. L’agevolazione consiste del bonus fiscale (credito d’imposta, come detto) pari al 50% dei costi salariali dei nuovi assunti, fruibile in compensazione cioè per pagare altre tasse, imposte e/o contributi. Il via libera arriva da un decreto interministeriale (ministeri del lavoro, dell’economia e per la coesione territoriale), approvato dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 10 maggio scorso, che detta le regole operative e ripartisce i 142 milioni di euro dell’Fse (fondo sociale europeo – POR/FSE 2007/2013).I lavoratori destinatari dell’agevolazione, come detto, sono quelli qualificabili come “svantaggiati” e/o “molto svantaggiati”. In base alla definizione della Commissione europea, rientrano nella prima categoria: chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale; i lavoratori che hanno superato i 50 anni di età; chi vive solo con una o più persone a carico; i lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna (che risultano da apposite rilevazioni Istat); chi è membro di una minoranza nazionale. Appartengono alla categoria dei “molto svantaggiati”, invece, i lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.L’impresa che assume i predetti lavoratori nel periodo biennale agevolato (dal 14 maggio 2011 al 13 maggio 2013) ha diritto a un credito d’imposta nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti per un periodo di 12 mesi dopo l’assunzione in caso di lavoratore “svantaggiato”; per 24 mesi dopo l’assunzione in caso di lavoratore “molto svantaggiato”. Il bonus, per ogni nuova unità lavorativa, è calcolato sulla differenza tra il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, rilevato mensilmente, e quello dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data dell’assunzione. Per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito spetta in proporzione alle ore prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale.Dal punto di vista operativo spetta ora a ciascuna Regione interessata fissare, con un proprio decreto dirigenziale, da adottarsi nel termine di 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto interministeriale, modalità e procedure di concessione del bonus. Per accedere al beneficio, gli interessati dovranno inoltrare apposita istanza alla regione competente che successivamente comunicherà l’ammissione al bonus, nei limiti delle risorse disponibili. Queste ultime, come detto, ammontano a 142 milioni di euro e risultano così ripartite: Abruzzo 4 milioni di euro; Molise 1 milione di euro; Basilicata 2 milioni di euro; Campania 20 milioni di euro; Calabria 20 milioni di euro; Puglia 10 milioni di euro; Sicilia 65 milioni di euro; Sardegna 20 milioni di euro.Le imprese potranno utilizzare il credito d’imposta esclusivamente in compensazione attraverso il modello F24, a partire dalla data di comunicazione dell’accoglimento dell’istanza ed entro due anni dalla data di assunzione. Si decade dal diritto al bonus quando: il numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello nei 12 mesi precedenti l’assunzione; i nuovi posti di lavoro non sono conservati per almeno due anni dalle piccole e medie imprese o tre anni dalle altre imprese; vi è accertamento definitivo di violazioni non formali alla normativa fiscale, a quella contributiva o a quella sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori. Nelle ipotesi di indebita fruizione, anche parziale, del bonus fiscale oppure di mancato rispetto delle condizioni previste o di utilizzo in misura superiore all’importo concesso dell’incentivo, il relativo ammontare, maggiorato di interessi e sanzioni, è recuperato dalla Regione.