La maternità non consente deroga all’attesa degli intervalli temporali tra un’assunzione a termine e la successiva. Lo ha precisato il ministero del lavoro nella nota protocollo n. 7258/2013, di fatto smentendo se stesso poiché, in altra risposta a un quesito in attività di back office, il 4 ottobre 2012, aveva sostenuto il contrario. Pertanto, se per sostituire la dipendente assente per maternità, il datore di lavoro intenda riassumere lo stesso lavoratore o lavoratrice già assunta in precedenza, sempre a termine e sempre per sostituire un’altra lavoratrice assente per maternità, deve attendere il decorso dell’intervallo di tempo di 60/90 giorni che la riforma Fornero ha imposto, in via ordinaria, alla possibilità della successione di contratti a termine. La disciplina sul lavoro a termine (dettata dal dlgs n. 368/2001) vieta, da sempre, la riassunzione a termine di uno stesso lavoratore. In altre parole, prevede alcuni condizionamenti alla possibilità che lo stesso lavoratore, una volta chiuso con la stessa azienda un rapporto di lavoro a termine, ne possa subito instaurare un altro (sempre a termine). Infatti, la legittimità della riassunzione è condizionata alla discontinuità, tra il primo e il secondo rapporto a termine, che deve realizzarsi con il decorso di un predeterminato intervallo di tempo: in mancanza di tale discontinuità il secondo contratto a termine viene ritenuto ex lege a tempo indeterminato. Tale intervallo è stato pari, fino al 17 luglio, a 10 giorni nel caso di durata del primo contratto a termine fino a sei mesi e a 20 giorni in quelli di durata superiore (oltre i sei mesi). La legge n. 92/2012 (la riforma Fornero) ha allungato i termini rispettivamente a 60 e 90 giorni, a partire dal 18 luglio 2012, stabilendo tuttavia che, nell’ambito di particolari processi produttivi (determinati dall’avvio di una nuova attività, dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo; dall’implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente), i contratti collettivi possono prevedere, stabilendone le condizioni, la riduzione di tali intervalli di tempo fino a 20 giorni in caso di contratti di durata inferiore a 6 mesi e fino a 30 giorni in caso di contratti di durata superiore ai sei mesi, con previsione di un intervento sostitutivo da parte del ministero del lavoro (sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale) in caso di inoperosità della contrattazione collettiva a stabilire le predette condizioni di riduzione degli intervalli, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della riforma Fornero (cioè entro il 16 gennaio 2013).Per completezza del discorso, si ricorda che successivamente è intervenuta la legge n. 134/2012 (di conversione del dl n. 83/2012) ad ammorbidire la stretta Fornero sulle condizioni di riassunzione. Ha stabilito, infatti, che la riassunzione a termine in attività stagionali e in ogni altra ipotesi prevista dai contratti collettivi stipulati a ogni livello da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, deve ritenersi lecita qualora il secondo rapporto sia instaurato dopo 20 (e non 60) giorni in caso di primo contratto a termine fino a sei mesi e dopo 30 (e non 90) giorni in caso di contratto di durata superiore a sei mesi.Il Tu maternità (dlgs n. 151/2001) dà possibilità di assumere lavoratori a termine in sostituzione di dipendenti assenti per maternità. Queste assunzioni possono avvenire anche con anticipo fino a un mese rispetto all’inizio del congedo di maternità, e addirittura prima purché sia così previsto dalla contrattazione collettiva. A proposito di tale disciplina era stato chiesto al ministero di sapere se sia necessario rispettare i nuovi termini della riforma Fornero anche nelle riassunzione a termine per le sostituzioni di dipendenti assenti per maternità. La risposta è stata negativa. Il ministero, a ragione della specialità delle norme di riferimento (Tu maternità) e del fatto che la riforma Fornero non ha inciso su di essa, aveva ritenuto che la disciplina del Tu maternità prevalesse sulle norme generali del contratto a termine. Ma con la recente nota protocollo n. 7258 del 22 aprile, il ministero ha fatto marcia indietro. Infatti ha affermato che l’obbligo del rispetto degli intervalli vale per ogni tipologia di contratto a termine, indipendentemente dalla causale applicata “anche, dunque, nell’ipotesi di assunzione per ragioni sostitutive, ivi compresa la c.d. sostituzione per maternità”.