Scatta la verifica annuale dell’assegno al nucleo familiare. Ogni anno infatti, l’Inps diffonde i nuovi limiti di reddito che riconoscono il diritto e la misura dell’assegno familiare per un intero anno, con decorrenza dal 1° luglio. L’attuale operazione va condotta sui valori indicati dall’Inps nelle tabelle allegate alla circolare n. 76/2014. La prestazione spetta ai dipendenti, pensionati e iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps (lavoratori a progetto, co.co.co. ecc.). La rivalutazione dei limiti di reddito è stata operata sulla base dell’indice Istat, aumentato dell’1,1% tra il 2012 e 2013. I nuovi valori resteranno validi fino al 30 giugno del 2015. L’assegno per il nucleo familiare (Anf) è una prestazione riservata ai soggetti che percepiscono reddito “da lavoro dipendente”; quindi, non soltanto i lavoratori dipendenti veri e propri (ossia i titolari di un rapporto di lavoro subordinato, ma anche collaboratori, pensionati, e via dicendo). La prestazione è influenzata dal reddito familiare, il quale ne determina il diritto e la misura. A tal fine si prende in considerazione il nucleo composto dal lavoratore richiedente, dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli, anche quelli maggiorenni qualora inabili. In caso di separazione, la legge stabilisce che nell’interesse morale e materiale della prole i figli devono essere affidati in via prioritaria a entrambi i genitori. Ciascuno di essi, pertanto, ha titolo ad avere l’assegno familiare; tuttavia, soltanto uno dei due può presentare, d’intesa con l’altro, la richiesta. In mancanza di un accordo, la prestazione è erogata al genitore con cui il figlio risulta convivente. Per la famiglia tipo di quattro persone (genitori e due figli minori) l’assegno parte dalla misura di 3.100 euro annui (258,33 euro mensili) per redditi fino a 14.354,66 (14.198,48 fino al 30 giugno 2014), per poi crescere di 1,08 euro mensili per ogni 114,83 euro di reddito in più oltre la soglia, formando tante classi/scalino di reddito. Una famiglia con due figli minori e un reddito annuo di 25.000 euro ha diritto all’assegno di 157,58 euro al mese (lo scorso anno 154,33 euro): a parità di reddito, quindi, rispetto all’anno scorso, può contare su 3,25 euro in più al mese. L’assegno sale a 285,88 euro al mese, per la famiglia con lo stesso reddito ove i figli siano però tre (283 euro al mese fino al mese di giugno scorso). Ai fini della concessione dell’assegno, si valuta la somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare relativi all’anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno. Per il periodo 1° luglio 2014-30 giugno 2015 si dovrà tenere conto quindi del reddito conseguito nel corso dell’anno 2013. Non basta che il reddito della famiglia rientri nei limiti fissati dalle tabelle: occorre anche che sia composto per almeno il 70% da entrate di lavoro dipendente e pensione. Ciò significa, in altri termini, che se nel nucleo ci sono redditi di lavoro autonomo, professionale e di capitale oltre il 30% del reddito complessivo familiare non si ha diritto all’assegno.