lunedì 13 ottobre 2014
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Durante il corrente anno 2014 i soci lavoratori di cooperative e il personale artistico, teatrale e cinematografico hanno diritto a un’Aspi e mini-Aspi d’importo ridotto, e precisamente pari al 40% dell’importo dell’indennità ordinaria. Per l’anno 2015 la riduzione calerà, passando al 60% dell’importo ordinario, e così anche per il 2016 quando passerà all’80%. Finché a partire dall’anno 2017, infine, scomparirà ogni disuguaglianza e tutti gli importi di tutte le indennità si allineeranno su una stessa misura. Lo spiega l’Inps nella circolare n. 101/2014, illustrando il decreto ministeriale n. 79412/2014 che ha fissato il graduale allineamento della disciplina Aspi e mini-Aspi per i lavoratori esclusi dal regime ordinario, così come previsto dalla riforma del lavoro (c.d. riforma Fornero di cui alla legge n. 92/2012). Tanto paghi, tanto prendi: è questo, in parole spicciole, il principio attuato dal decreto per il regime transitorio per la nuova indennità di disoccupazione (Aspi e mini-Aspi). La questione ha le radici nelle contribuzioni, poiché la riforma Fornero (legge n. 92/2012) ha mantenuto in vita per alcuni settori (come quello delle coop) i vecchi sconti fissati sui contributi destinati al finanziamento dell’ex indennità di disoccupazione. Infatti, la misura dei contributi è stata per tutti all’1,31% più un contributo aggiuntivo dello 0,30%, ma questi “particolari” settori hanno sempre pagato meno (pagavano lo 0,26% più uno 0,06%). Nel mantenere in vita questa peculiarità (cioè la possibilità di pagare in meno), la riforma Fornero ha rimesso a un decreto annuale la possibilità di disporre l’allineamento graduale dei contributi dei particolari settori alla misura standard dell’1,31% e dello 0,30%, mediante incrementi annuali dello 0,26% dal 2013 al 2016 e dello 0,27% per l’anno 2017 per la prima aliquota (1,31%) e dello 0,06% dal 2013 al 2017 per la seconda aliquota (0,30%). Nel contempo la riforma Fornero ha stabilito pure che, durante il periodo di riallineamento dell’aliquota contributiva, con lo stesso decreto annuale si sarebbero dovute rideterminare gli importi delle prestazioni (Aspi e mini Aspi) in funzione dell’effettiva contribuzione versata (appunto “tanto versi e tanto prendi”). Il graduale allineamento interessa:•    i soci lavoratori delle cooperative (dpr n. 602/1970) con rapporto di lavoro subordinato;
•    il personale artistico, teatrale e cinematografico con rapporto di lavoro subordinato.Un primo decreto di allineamento c’è stato per l’anno 2013 e ha fissato gli importi di Aspi e di mini-Aspi al 20% della misura ordinaria. Ora, con il dm n. 79412/2014 illustrato dall’Inps con la circolare n. 101/2014, è la volta degli anni dal 2014 al 2017. Ecco le riduzioni degli importi di Aspi e mini-Aspi negli anni: •    anno 2013, indennità spettante (Aspi oppure mini-Aspi) 20% della misura ordinaria (quindi con una decurtazione dell’80%); •    anno 2014, indennità spettante (Aspi oppure mini-Aspi) 40% della misura ordinaria (quindi con una decurtazione dell’60%);•    anno 2015, indennità spettante (Aspi oppure mini-Aspi) 60% della misura ordinaria (quindi con una decurtazione dell’40%);•    anno 2016, indennità spettante (Aspi oppure mini-Aspi) 80% della misura ordinaria (quindi con una decurtazione dell’20%);•    dall’anno 2017, indennità spettante (Aspi oppure mini-Aspi) 100% della misura ordinaria (quindi senza più alcuna decurtazione).Possiamo fare qualche conto in tasca ai lavoratori. Poiché l’Aspi (e mini-Aspi) ordinariamente è pari al 75% della “retribuzione media mensile” fino al limite di 1.180 euro valido per il 2013 e salito a euro 1.192,98 nel 2014, ne deriva che l’Aspi (e la mini-Aspi) ridotta negli anni assume i seguenti valori:•    per il 2013, il 15% della “retribuzione media mensile” fino a 1.180 euro più, l’eventuale quota del 5% della differenza tra “retribuzione media mensile” e 1.180 euro;•    per il 2014, il 30% della “retribuzione media mensile” fino a 1.192,98 euro più, l’eventuale quota del 10% della differenza tra “retribuzione media mensile” e 1.192,98 euro;•    per il 2015, il 45% della “retribuzione media mensile” fino a 1.192,98 euro (valore 2014) più, l’eventuale quota del 15% della differenza tra “retribuzione media mensile” e 1.192,98 euro;•    per il 2016, il 60% della “retribuzione media mensile” fino a 1.192,98 euro (valore 2014) più, l’eventuale quota del 20% della differenza tra “retribuzione media mensile” e 1.192,98 euro;•    dal 2017, il 75% della “retribuzione media mensile” fino a 1.192,98 euro (valore 2014) più, l’eventuale quota del 25% della differenza tra “retribuzione media mensile” e 1.192,98 euro.
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