martedì 29 ottobre 2013
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​Due notizie in materia di trattamenti di disoccupazione (Aspi e mini-Aspi). La prima è il via libera dell’Inps alla erogazione a favore dei soci di cooperative e del personale artistico, sebbene in misura ridotta, cioè decurtata dell’80% (nell’anno 2013). La seconda interessa chi voglia avviare un’attività autonoma o di impresa o associarsi in cooperativa: adesso può chiedere all’Inps la liquidazione una tantum di tutta l’Aspi (mini-Aspi). La riforma Fornero (legge n. 92/2012) ha esteso la tutela della «assicurazione sociale per l’impiego» (Aspi), che ha sostituito la vecchia indennità di disoccupazione, a nuove tipologie di lavoratori e, in particolare, ad apprendisti, ai soci lavoratori delle cooperative (di cui al dpr n. 602/1970) e a tutto il personale artistico, teatrale e cinematografico occupato con rapporto di lavoro subordinato. Oltre alla tutela la riforma ha esteso anche l’applicazione delle relative contribuzioni, a carico dei datori di lavoro, prevedendo però la possibilità del loro graduale allineamento alla misura ordinaria (pari a 1,61 per cento) negli anni dal 2013 al 2017 e così consentendo di mantenere in vita le riduzioni previste per i contributi destinati al finanziamento dell’ex indennità di disoccupazione (1,31 per cento più 0,30 per cento come ad esempio previsto per le cooperative. In particolare, la riforma ha previsto, subordinatamente a un decreto annuale del ministro del lavoro d’intesa con il ministro dell’economia, l’allineamento graduale all’aliquota dell’1,31 per cento con incrementi di 0,26 per cento all’anno dal 2013 al 2016 e dello 0,27 per cento per l’anno 2017, nonché al contributo dello 0,30 per cento con incrementi annuali dello 0,06 per cento dal 2013 al 2017.

Durante questo periodo di riallineamento dell’aliquota contributiva, tuttavia, con decreto annuale devono essere rideterminare le prestazioni Aspi e mini-Aspi in funzione dell’effettiva contribuzione versata. L’Inps (circolare n. 140/2012), nel disporre l’applicazione dei contributi ridotti per l’anno 2013 (misure pari a 0,26 per cento più 0,06 per cento), ha precisato che, qualora non fosse arrivato il previsto decreto di riduzione delle prestazioni, avrebbe richiesto il versamento della contribuzione piena (cioè la differenza). Il recupero è stato scongiurato dalla pubblicazione sulla GU n. 113/2013 del decreto 25 gennaio n. 71253/2013 il quale ha stabilito una decurtazione dell’80 per cento per le indennità Aspi e mini-Aspi. Considerato che per gli apprendisti l’aliquota contributiva è dovuta da subito in misura piena, ha inoltre precisato l’Inps, rientrano nell’ambito di applicazione del decreto solamente i soci lavoratori di coop e il personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato, nelle ipotesi in cui per tali lavoratori risultino già interamente applicate le quote di riduzione contributiva.

Relativamente alla seconda notizia, chi ha perso il lavoro e vuole avviare un’attività autonoma o d’impresa o associarsi in cooperativa può chiedere all’Inps la liquidazione una tantum dell’Aspi o della mini-Aspi spettante e non ancora percepita. Le richieste via web vanno trasmesse entro 60 giorni dall’inizio della nuova occupazione ovvero, per chi è già rioccupato, entro il 9 dicembre. Lo ha stabilito l’Inps che, nella circolare n. 145/2013, ha dettato le istruzioni operative.

L’erogazione una tantum dell’Aspi o mini-Aspi è una facoltà operativa per il triennio 2013/2015, nel limite di 20 milionid i euro annui. Sono destinatari i lavoratori che, perso il posto di lavoro, hanno titolo alle predette indennità e intendano intraprendere un’attività autonomo di auto impresa o micro impresa o associarsi in cooperativa o svolgere a tempo pieno un’attività di lavoro autonomo già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato diritto all’Aspi e/o mini-Aspi o intraprendere attività di co.co.co., anche a progetto, con un committente diverso dal datore di lavoro con cui è cessato il rapporto di lavoro che ha dato diritto all’indennità e/o comunque diverso da società controllate o collegate.

Il lavoratore interessato, ha spiegato l’Inps, deve presentare domanda, in via telematica, corredata di documenti comprovanti l’attivazione di iniziative finalizzate allo svolgimento della nuova attività entro i termini di fruizione della prestazione di disoccupazione (Aspi o mini-Aspi) e, comunque, entro 60 giorni dalla data d’inizio della nuova attività di autoimpiego. Nel caso in cui tale attività sia già cominciata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo all’Aspi e/o alla mini-Aspi, la domanda va presentata entro 60 giorni dalla domanda d’indennità Aspi e/o mini-Aspi). Per chi al 9 ottobre sia già beneficiario di Aspi o mini-Aspi e abbia pure già avviato l’attività, il termine di 60 giorni è fissato al 9 dicembre.

Si ricorda, infine, che nel caso in cui il lavoratore dovesse instaurare un nuovo rapporto di lavoro dipendente prima della scadenza del periodo spettante di Aspi o mini-Aspi corrisposta in forma anticipata, l’indennità percepita una tantum andrà restituita.

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