lunedì 14 marzo 2016
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Al debutto l’Asdi, il nuovo 'assegno di disoccupazione' introdotto dalla riforma Jobs act. Dal 4 marzo, infatti, è possibile presentare la domanda, entro 30 giorni, pena la decadenza. Ne possono fruire, per ora, i lavoratori che hanno fruito la Naspi per tutta la durata massima, appartengono a nuclei familiari con almeno un minore o che abbiano almeno 55 anni d’età, e sono in possesso di un’Isee d’importo non superiore a 5mila euro. Prima scadenza dei termini per la domanda è fissata al prossimo 2 aprile e interessa i lavoratori che hanno terminato di fruire la Naspi tra il 1° maggio 2015 e il 3 marzo 2016 (data di pubblicazione della circolare n. 47/2016 dell’Inps che dà il via libera alla nuova prestazione assistenziale). Che cos’è l’AsdiL’Asdi, come accennato, è stato introdotto dalla riforma Jobs act quale ulteriore tutela a favore dei beneficiari della Naspi. Spetta, infatti, a chi abbia usufruito della predetta ex indennità di disoccupazione per l’intera durata spettante. Di conseguenza, l’Inps ha precisato che:a)    presupposto per la concessione dell’Asdi, è che il richiedente non sia decaduto dalla Naspi prima del termine di naturale durata; b)    l’Asdi non può essere erogata a chi abbia ottenuto l’anticipazione della Naspi; c)    non possono beneficiare di Adsi i soggetti che, prima del 1° maggio 2015 (data di entrata in vigore della Naspi), abbiano richiesto l’Aspi e/o la Mini-Aspi (le vecchie indennità che sono stata abrogate e sostituite dalla Naspi), anche se la fruizione sia terminata entro il 31 dicembre 2015.Condizioni e requisitiLa disciplina, articolata e complicata, vincola il diritto all’Asdi ad alcune condizioni e requisiti. Prima di tutto, il richiedente deve aver fruito di Naspi per la durata massima. Tale condizione, in origine, doveva essere soddisfatta entro il 31 dicembre 2015; poi il limite temporale è stato eliminato e, quindi, l’Asdi spetta anche a chi ha finito di fruire della Naspi successivamente (dlgs n. 148/2015). In secondo luogo, è necessario che ricorra una almeno di queste due condizioni:a)    il richiedente appartiene a un nucleo familiare con almeno un minore di 18 anni;b)    il richiedente ha età non inferiore a 55 anni e non ha i requisiti per la pensione (vecchiaia o anticipata).Molteplici pure i requisiti: a)    stato disoccupazione; l’Inps ha precisato che sono comunque ammessi coloro che svolgono un’attività lavorativa da cui derivi un reddito annuo inferiore al minimo escluso da imposizione fiscale (cosa che fa permanere lo stato di disoccupazione);b)    possesso di Isee non superiore a 5mila euro; c)    non aver già fruito di Asdi per sei mesi nei 12 mesi precedenti il termine di fruizione della Naspi e comunque per 24 mesi nel quinquennio precedente il predetto termine di fruizione di Naspi; d)    sottoscrizione del patto di servizio personalizzato presso il centro per l’impiego.Decorrenza, durata e misura L’Asdi decorre dal primo giorno successivo al termine del periodo di completa fruizione della Naspi ed è erogato mensilmente per la durata massima di sei mesi. Dopo la prima erogazione, però, la durata massima effettivamente spettante (sei mesi) è decurtata dei mesi di Asdi di cui il beneficiario abbia già fruito nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della Naspi. L’importo mensile dell’Asdi è pari al 75% dell’ultima Naspi percepita, fino al tetto massimo di 448,52 euro (assegno sociale), più maggiorazioni per figli a carico nei seguenti importi:•    1 figlio = 89,70 euro;•    2 figli = 116,60 euro;•    3 figli = 140,80 euro;•    4 o più figli = 163,30 euro.In ogni caso, misura base più maggiorazioni non può essere inferiore al beneficio mensile della Carta Acquisti, fissato nei seguenti importi (mensili):•    2 membri = 231,00 euro;•    3 membri = 281,00 euro;•    4 membri = 331,00 euro;•    5 o più membri = 404,00 euro.L’Asdi non dà diritto a contributi figurativi, né all’assegno al nucleo familiare. Inoltre, perché è prestazione assistenziale, è esentasse.La domandaVa presentata all’Inps, a pena di decadenza, in via telematica (tramite web, patronato o Contact Center) entro il termine perentorio di 30 giorni dal primo giorno successivo al termine di fruizione della Naspi. Tuttavia, se la durata di Naspi è breve e la relativa domanda è definita dopo il periodo di fruizione, i 30 giorni decorrono dalla definizione della domanda. Per i lavoratori che abbiano fruito di Naspi per la durata massima tra il 1° maggio 2015 e il 3 marzo 2016, il termine di 30 giorni decorre dal 3 marzo (e scade, quindi, il 2 aprile).
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