Vanno rideterminate al ribasso le
condanne definitive per spaccio di droghe leggere, inflitte nel
periodo in cui era in vigore la legge Fini-Giovanardi,
dichiarata incostituzionale lo scorso febbraio. È quanto hanno
stabilito le sezioni unite penali della
Cassazione, chiarendo
così le ricadute della pronuncia della Corte Costituzionale, a
seguito della quale è tornata in vigore la legge
Iervolino-Vassalli. Sono circa 4-5mila i detenuti che,
secondo le stime degli addetti ai lavori, potrebbero lasciare
il carcere a seguito della decisione di oggi della Cassazione.
I giudici della suprema corte erano
chiamati a pronunciarsi su una questione più generale rispetto
alle norme in materia di stupefacenti: la questione da chiarire
era infatti "se la dichiarazione di illegittimità
costituzionale di una norma penale diversa dalla norma
incriminatrice, ma che incide sul trattamento sanzionatorio
comporti una rideterminazione della pena in sede di esecuzione,
vincendo la preclusione del giudicato". La soluzione dei
giudici di piazza Cavour è stata "affermativa". In tal modo,
questo principio generale secondo cui l'illegittimità
costituzionale di una norma travolge anche le condanne già
divenute definitive, assume oggi particolare importanza in
relazione agli effetti della bocciatura della legge
Fini-Giovanardi sulle condanne passate in giudicato.La massima potrebbe avere, dunque, notevoli ripercussioni anche
sul numero di detenuti che stanno scontando una condanna per
spaccio di droghe leggere.
Inoltre, i giudici della Cassazione, nella massima
provvisoria diffusa al termine della camera di consiglio,
spiegano che la rideterminazione della pena è possibile anche
per i recidivi, nel caso i cui venga ritenuta prevalente la
circostanza attenuante della lieve entità del fatto.
Dopo la sentenza della Corte Costituzionale sulla legge in
materia di stupefacenti, la Cassazione aveva già affrontato in
questi mesi i casi riguardanti processi ad imputati per spaccio
di droghe leggere: per questi processi ancora in corso, la
Suprema Corte ha applicato il principio del
favor rei ritenendo che nei processi ancora in atto si torni ad
applicare la legge Iervolino-Vassalli.