giovedì 10 luglio 2014
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Un caso comune. La parrocchia ha un campo di calcio, magari l’unico del paese, e lo mette a disposizione della società dilettantistica che prende parte al campionato. Nessun affitto, ma un comodato gratuito. La società calcistica provvede alla manutenzione del campo; in ogni caso, senza alcun rapporto commerciale con la parrocchia, se non i soli rimborsi delle spese sostenute e documentate. Ma attenzione: il proprietario del campo dev’essere la parrocchia, o comunque un ente che goda dei requisiti previsti dal decreto del 2 luglio. In questi casi, Imu e Tasi non sono dovute. Il decreto è assai preciso. Alcuni immobili dove si svolgono attività sportive sono esenti, ma a condizioni ben determinate. Le discipline devono essere riconosciute dal Coni e le attività vanno svolte da associazioni senza fine di lucro. Su questo non si transige. L’esenzione scatta se si svolge attività agonistica organizzata, come partite di un campionato, tornei e organizzazione di corsi. Ma viene a cadere se l’immobile è destinato anche ad attività individuali, ad esempio affitto di campi da tennis e campi di calcetto a singoli e gruppi, o gestione di piscine con ingresso a pagamento. In questi ultimi casi, c’è fine di lucro e Imu e Tasi vanno versate. Ma che cosa si intende per attività sportive effettuate «con modalità non commerciali »? Come vanno considerate, ad esempio, le quote di iscrizione a un’associazione? È necessario che le attività siano svolte a titolo gratuito, «ovvero dietro  versamento di un corrispettivo simbolico».A questo punto potremmo chiederci che cosa si intende per «simbolico». Chi stabilisce se è «simbolico» o no? Il decreto precisa che debba essere «non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale». Il criterio è per molti versi analogo a quello adottato per le strutture d’accoglienza. Le tariffe devono essere inferiori alla metà della media delle strutture analoghe del territorio. Ma chi decide quale sia questa «metà»? La ricognizione spetta ai Municipi e, se essi non ne hanno la possibilità, tocca alla Regione.
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