Non possiamo non partire dalla considerazione che gli enti non profit sono aziende, cioè organizzazioni di beni e persone che svolgono un’attività istituzionale con contenuti anche economici, svolta senza finalità lucrative. Come le altre aziende (imprese ed enti pubblici) per garantire il perseguimento delle proprie finalità devono gestire le risorse, sempre scarse, in modo efficace ed efficiente e dotarsi di adeguati sistemi di governance che garantiscano il perseguimento e il rispetto del fine dell’ente. A differenza delle imprese – dove prevalgono gli interessi "proprietari" che si fanno carico della gestione e ne indirizzano gli atti e le finalità – negli enti non profit manca questa figura definita di "titolarità della gestione": la gestione è demandata a una governance affidata agli amministratori che non hanno il controllo diretto dei portatori del capitale di rischio, come invece avviene nelle imprese. Negli enti non profit si ha quindi per natura un sistema di controllo meno efficace rispetto alle imprese. Ciò avviene anche rispetto alla Pubblica Amministrazione, ove non esistono interessi proprietari ma c’è comunque una normativa di settore molto pregnante e definita che garantisce il perseguimento del fine dell’ente, senza dimenticare la presenza di controlli da parte della Corte dei Conti che ha poteri di intervento con sanzioni sia civili che penali. Questa situazione di fatto e di diritto consente più facilmente a soggetti spregiudicati di "impossessarsi" della gestione dell’ente anche a vantaggio di interessi propri o di terzi e comunque non leciti.Il rischio di una «giungla»
La natura peculiare del soggetto non profit evidenzia una debolezza strutturale che non è stata nel tempo colmata con adeguate misure normative, volte a garantire la correttezza dei comportamenti degli enti pur in presenza di una crescita continua e tumultuosa delle dimensioni del Terzo Settore. Ci si è limitati cioè a ritenere che la natura ideale, umanitaria, sociale del settore inducesse di per sé comportamenti etici, senza necessità di introdurre misure cautelari specifiche. Al riguardo basti pensare che le norme civilistiche fondamentali fissate dal libro primo del codice civile agli art.14/47 sono estremamente scarse e ad esempio non prevedono nemmeno l’obbligo della redazione del bilancio né l’adeguatezza minima di patrimonio degli enti; anche le regole di governance sono estremamente limitate e non è previsto l’obbligo di controlli esterni sulla gestione.Lo sviluppo del settore a dire il vero è stato accompagnato anche da normative speciali che hanno supplito alla carenza civilistica introducendo norme settoriali per le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali, le Ong, le onlus, le imprese sociali ecc. che hanno via via introdotto anche norme attinenti il controllo e la rendicontazione degli enti. La norma fiscale poi, in ragione dell’abuso che nel tempo si è fatto dello strumento giuridico non profit, ha anch’essa supplito stabilendo regole di governance e di rendicontazione a garanzia dell’effettiva attività non lucrativa svolta dagli enti. Ad oggi possiamo però comunque affermare che il settore è una "giungla" o una "galassia" che dir si voglia di norme non coordinate e organiche che lasciano spazio comunque a comportamenti anche non corretti senza specifiche previsioni di cautele regolamentari.I «tasselli» necessari per una riforma
Da anni si parla della necessità di trasparenza degli enti e si richiede la redazione di bilanci e relazioni degli amministratori chiari e leggibili, ma è ancora radicata nel settore la tendenza alla riservatezza, spesso giustificata da esigenze di tutelare il perseguimento delle finalità dell’ente, ma che anche lascia spazio ad abusi non controllabili. Non esistono poi registri ufficiali, come per le imprese con il Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio, ove attingere informazioni essenziali sull’ente, sugli organi sociali e sui rendiconti; coesistono invece vari registri regionali, provinciali e nazionali scoordinati e con informazioni parziali. È ormai una "litania" recitata da tempo e da tutti quella di richiedere la revisione del libro primo del codice civile e di uniformare e semplificare le norme fiscali del Terzo Settore. Ora la riforma del Terzo Settore proposta da Renzi sembra aprire la strada ad una riforma organica, che si augura possa arrivare in porto entro il 2016. Gli obiettivi che si propone il disegno di legge delega sono validi e coerenti con le esigenze del Terzo Settore e dovranno tenere conto della natura peculiare degli enti sopra brevemente indicata e quindi sopperire ai limiti genetici dei soggetti del Terzo Settore. C’è da augurarsi che sia portata avanti una riforma a tutto campo e che includa tutti i soggetti non profit, partiti politici e sindacati inclusi. Facendo riferimento alla vicenda romana cerchiamo di evidenziare alcuni "tasselli" che dovrebbero essere ordinati per rendere incisiva la normativa per il Terzo Settore.Bilanci chiari, trasparenti e pubblici
L’obbligo della rendicontazione economica finanziaria e patrimoniale andrebbe esteso a tutti i soggetti non profit. Le regole essenziali di rendicontazione sono già state emanate dall’Agenzia per il Terzo Settore e si possono trovare sul sito della stessa agenzia presso il ministero del Welfare. Si tratta non di una norma obbligatoria, bensì di un atto di indirizzo che sta gradualmente avendo applicazione nella maggior parte degli enti. Occorrerà renderlo obbligatorio e richiederne la pubblicazione su un unico registro nazionale come avviene per le imprese. L’informativa di bilancio è differenziata in relazione alla dimensione degli enti anche per non gravare di costi gli enti minori. Nella redazione dei bilanci gli enti non profit non possono fare riferimento, come taluni fanno, alle norme delle imprese (art.2423 e seguenti cod. civ.), in quanto nelle imprese il perseguimento della finalità di reddito orienta tutta la struttura del bilancio; la finalità non lucrativa dell’ente richiede invece l’adozione di schemi appositamente costruiti, che diano anche informazioni sulla missione svolta e sui risultati sociali che non possono essere espressi solo dai numeri di bilancio. Gli enti dovranno, ciascuno in relazione alla propria attività, dare informative di missione specifiche con adeguati indicatori di risultato che diano conto dell’attività sociale effettivamente svolta. Dovrà anche essere prevista una norma a tutela e garanzia del patrimonio dell’ente che stabilisca l’entità minima del patrimonio aziendale nei vari casi operativi e siano previste norme di intervento degli amministratori e dei revisori in caso che venga meno l’entità minima del patrimonio aziendale cosi come avviene per le imprese allorquando conseguano perdite che intacchino il patrimonio netto (art.2446 e seguenti cod.civ.). Tale norma eviterebbe situazioni di dissesto aziendale consentendo interventi tempestivi in caso di crisi.L’INFORMATIVA SULLA GOVERNANCE
La presenza di interessi proprietari portatori di capitale di rischio è fondamentale per chi entra in rapporto con le imprese ai fini della valutazione del rischio di intrattenere relazioni con tali soggetti imprenditoriali. Non è così negli enti non profit caratterizzati, come si è detto sopra, da varie tipologie poco regolamentate che hanno come riferimento normativo principalmente le norme statutarie interne e generalmente poco note ai terzi. Da qui la necessità che in modo sintetico possa apparire in un registro nazionale accessibile a tutti una breve descrizione della governance e dei soggetti responsabili della gestione; sarà così possibile risalire alle persone rappresentative dell’ente, rendendo possibile la valutazione del loro profilo e della loro affidabilità.
(Continua)