Foto di archivio Ansa (ufficio stampa del Quirinale)
Mattarella firma il Decreto sicurezza bis, apponendo la sua firma alla legge di conversione del decreto legge 14 giugno 2019, n. 53 recante 'Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica". Ma nello stesso tempo ha inviato una lettera con alcune osservazioni ai presidenti del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, della Camera Roberto Fico, e al presidente del Consiglio Giuseppe Conte.
Ed ecco le critiche del Quirinale, che già in occasione del primo Decreto sicurezzaN nel dicembre 2018, si comportò nello stesso modo. QUI IL TESTO COMPLETO
"Al di là delle valutazioni nel merito delle norme, che non competono al Presidente della Repubblica - scrive il Capo dello Stato - non posso fare a meno di segnalare due profili che suscitano rilevanti perplessità".
In primo luogo "per effetto di un emendamento, nel caso di violazione del divieto di ingresso nelle acque territoriali - per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per violazione alle norme sull'immigrazione - la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile è stata aumentata di 15 volte nel minimo e di 20 volte nel massimo, determinato in un milione di euro, mentre la sanzione amministrativa della confisca obbligatoria della nave non risulta più subordinata alla reiterazione della condotta".
"Osservo che, con riferimento alla violazione delle norme sulla immigrazione non è stato introdotto alcun criterio che distingua quanto alla tipologia delle navi, alla condotta concretamente posta in essere, alle ragioni della presenza di persone accolte a bordo e trasportate. Non appare ragionevole (...) fare a meno di queste indicazioni e affidare alla discrezionalità di un atto amministrativo la valutazione di un comportamento che conduce a sanzioni di tale gravità. Devo inoltre sottolineare che la Corte Costituzionale, con la recente sentenza n. 112 del 2019, ha ribadito la necessaria proporzionalità tra sanzioni e comportamenti".
Il problema sottolineato da Mattarella esiste: per ipotesi, il prefetto (cioè l'autorità amministrativa preposta a combinare la sanzione) potrebbe dare un'ammenda di 1 milione a una persona in barca a vela che è entrato in un porto senza autorizzazione salvando un solo naufrago. Il Capo dello Stato chiede di correggere la legge inserendo criteri oggettivi di gradazione della multa.
Il presidente della Repubblica ricorda poi che il comandante della nave "è tenuto ad osservare la normativa internazionale", che prescrive di prestare "soccorso a chiunque sia trovato in mare in condizioni di pericolo".
Il secondo profilo su cui il Capo dello stato ravvisa "rilevanti perplessità sul Sicurezza bis", riguarda la previsione contenuta nell'articolo 16 lettera b), che modifica l'art. 131 bis del Codice penale, rendendo inapplicabile la causa di non punibilità per la "particolare tenuità del fatto" alle ipotesi di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e oltraggio a pubblico ufficiale". "Non posso omettere di rilevare che questa norma - assente nel decreto legge predisposto dal Governo - non riguarda soltanto gli appartenenti alle Forze dell'ordine ma include un ampio numero di funzionari pubblici, statali, regionali, provinciali e comunali nonché soggetti privati che svolgono pubbliche funzioni, rientranti in varie e articolate categorie, tutti qualificati - secondo la giurisprudenza - pubblici ufficiali, sempre o in determinate circostanze. Tra questi i vigili urbani e gli addetti alla viabilità, i dipendenti dell'Agenzia delle entrate, gli impiegati degli uffici provinciali del lavoro addetti alle graduatorie del collocamento obbligatorio, gli ufficiali giudiziari, i controllori dei biglietti di Trenitalia, i controllori dei mezzi pubblici comunali, i titolari di delegazione dell'ACI allo sportello telematico, i direttori di ufficio postale, gli insegnanti delle scuole, le guardie ecologiche regionali, i dirigenti di uffici tecnici comunali, i parlamentari. Questa scelta legislativa impedisce al giudice di valutare la concreta offensività delle condotte poste in essere, il che, specialmente per l'ipotesi di oltraggio a pubblico ufficiale, solleva dubbi sulla sua conformità al nostro ordinamento e sulla sua ragionevolezza nel perseguire in termini così rigorosi condotte di scarsa rilevanza e che, come ricordato, possono riguardare una casistica assai ampia e tale da non generare "allarme sociale"".
Quindi se una persona, in un momento di rabbia, manda a quel paese il postino per una raccomandata non consegnata scatta immediatamente l'oltraggio a pubblico ufficiale con una pena di minimo sei mesi. In questo caso al giudice viene impedito dalla legge di accertare la cosiddetta lieve entità che porta al non luogo a procedere.
C'è poi una mancanza significativa: non sono elencati nel decreto i magistrati in udienza.
Il Capo dello stato conclude: "Tanto Le rappresento, rimettendo alla valutazione del Parlamento e del Governo l'individuazione dei modi e dei tempi di un intervento normativo sulla disciplina in questione".