sabato 16 novembre 2024
Parla Ronga (costituzionalista alla Federico II, relatore alla settimana di Trieste): Mattarella ha chiarito il suo ruolo nel promulgare. Per il futuro della legge e dei referendum vedremo motivazioni
Il costituzionalista Umberto Ronga, relatore alla settimana sociale di Trieste

Il costituzionalista Umberto Ronga, relatore alla settimana sociale di Trieste - Archivio

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«Mattarella è stato chiarissimo. Si era creata una attesa eccessiva per la sua promulgazione confondendo le questioni di merito politico con quelle di legittimità costituzionale», spiega Umberto Ronga, ordinario di Diritto costituzionale al dipartimento di Giurisprudenza della Federico II di Napoli. «Ora - aggiunge Ronga, che è stato anche presidente della Fuci, e relatore alla Settimana sociale di Trieste -. La Corte Costituzionale è intervenuta a richiamare tutti gli organismi coinvolti alle loro responsabilità istituzionali al fine di garantire l’efficienza complessiva dei servizi erogati il riequilibrio fra le diverse funzioni, in chiave di unità e sussidiarietà». Mattarella ha chiarito che il solo dubbio di costituzionalità non è sufficiente per non promulgare una legge.

Il presidente della Repubblica è un arbitro: in ossequio alle sue prerogative costituzionali, a esito di un controllo preventivo, promulga le leggi, prescindendo da valutazioni di merito politico.

Altra cosa è il controllo di legittimità che deve venire, ed è venuto, dalla Consulta.

Alla Corte Costituzionale è rimessa la funzioni di controllo pieno sulla legittimità giuridica delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni.

La domanda che ci si pone, a questo punto, è che cosa ne sarà dell' autonomia differenziata, come si procederà?

Occorre, in primo luogo, precisare che siamo davanti a un comunicato stampa della Corte: bisogna attendere la sentenza, per leggerne le motivazioni, e potere adeguatamente analizzarla.

Che cosa si può già dire, però, in attesa delle motivazioni?

La Corte, in materia di autonomia differenziata, è stata interpellata in ordine, da una parte, ai ricorsi delle Regioni Campania, Toscana, Sardegna e Puglia; e, dall’altra, alle istanze di referendum. Allo stato, essa si è pronunciata sui ricorsi delle Regioni: da una parte, ritenendo non fondata la questione di costituzionalità dell’intera legge Calderoli sull’autonomia differenziata; dall’altra dichiarandone la illegittimità di singole disposizioni.

Sbaglia chi dice che l’autonomia differenziata è stata bocciata l’intera autonomia differenziata?

Semplificando si può dire che la Corte non ha bocciato la legge Calderoli, quale legge attuativa di una disposizione costituzionale (articolo 116 comma 3 della Costituzione); ma ne ha corretto la prospettiva, attraverso puntuali censure.

Entriamo nel merito, allora.

Nel merito, tra i suoi principali ambiti di intervento, la Corte ha posto l’accento in primo luogo sulla esigenza di valorizzare la centralità del Parlamento: nelle diverse relazioni costituzionali, nelle vicende procedimentali e nelle dinamiche istituzionali preposte all’attuazione della differenziazione. Inoltre essa ha ribadito l’esigenza di definire i cosiddetti Lep, i livelli essenziali delle prestazioni, come precondizione per la eventuale attuazione di qualsivoglia trasferimento; e precisato che debba trattarsi di devoluzione di funzioni legislative e ammi-nistrative, e non di materie.

Quali obiettivi la Corte ha indicato, e richiamato?

L’intervento della Corte, come essa stessa dichiara, è orientato al miglioramento della efficienza degli apparati pubblici, alla maggiore responsabilità politica e a una risposta alle attese e ai bisogni dei cittadini: ne emerge una prospettiva in cui si contemperano le esigenze di differenziazione, ovvero la possibile attuazione della autonomia differenziata in un quadro di riequilibrio, ispirato ai principi di sussidiarietà e unità, sostenibilità anche sul piano finanziario, collaborazione tra enti e organi.

C’è un ultimo quesito, non da poco, che riguarda la sorte dei referendum abrogativi che sono stati promossi dalle opposizioni.

Alla luce di questo quadro - sempre nell’attesa di leggere le motivazioni della sentenza, senz’altro dirimenti anche su questo profilo, specie nelle parti in cui formulano interpretazioni conformi a Costituzione - occorre interrogarsi, certamente, sull’esito delle iniziative referendarie per capire se e in che misura l’intervento della Corte costituzionale travolga i referendum. Sul punto, occorre attendere la Corte di Cassazione, in dialogo con il Comitato promotore, per valutare se si sia realizzato uno spostamento del quesito referendario: ovvero se la decisione della Corte costituzionale abbia determinato la cessazione della materia del contendere e un superamento dei principi ispiratori a fondamento delle iniziative referendarie.

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