Dopo tre anni di discussioni e votazioni il Senato approva, in via definitiva il ddl di ratifica della Convenzione per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale siglata a Lanzarote il 25 ottobre 2007.Il testo, approvato in sesta lettura dopo un ping pong tra Camera e Senato da guiness dei primati cominciato alla Camera il 19 gennaio del 2010, è finalmente legge. La ratifica riveste una particolare importanza perchècontrasta un tipo di reato che è spesso alla ribalta della cronaca e in passato è stata oggetto di attenzione mediatica e di polemica politica per la vicenda del processo Ruby. Ecco, in sintesi, i punti centrali della nuova legge che inasprisce le pene per la prostituzione minorile e che prevede pesanti sanzioni per chi assiste a spettacoli pornografici in cui sono coinvolti minorenni e più rigore anche contro i maltrattamenti su familiari e conviventi. Sono stati inoltre introdotti due nuovi reati: l'adescamento di minorenni e l'istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia E' prevista la reclusione da tre a cinque anni e multa da 15.000 a 150.000 euro per chi induce alla prostituzione un minorenne, favorisce, organizza o controlla la prostituzione di un minorenne. Chiunque compie atti sessuali con un minore fra i 14 e i 18 anni,in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 1.500 a 6.000 euro. Se il minore ha meno di 16 anni, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Pene aumentate se si tratta di minori in stato di infermità o minorazione. In caso di prostituzione minorile sarà escluso il patteggiamento.Viene previsto il carcere (fino a tre anni) anche chi assiste a spettacoli pornografici in cui sono coinvolti minori.Punito con la reclusione da 6 mesi a tre anni chiunque pubblicamente istiga alla pedofilia e ne fa apologia. Non possono essere invocate, a propria scusa, "ragioni di carattere artistico, letterario, storico o di costume". Inoltre, la pena è aumentata se il fatto è compiuto con il mezzo della stampa, in via telematica attraverso internet (il cosidetto grooming) o con strumenti informatici, per esempio con gli sms, le chat, i social network e i giochi on line.
IGNORANZA ETÀ PERSONA OFFESA. Il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell' età della persona offesa qualora si tratti di un minore di anni 18 "salvo che si tratti di ignoranza inevitabile". Una norma, questa, che registra già alcune critiche. Il giudice Fabio Roia che a Milano presiede la sezione del tribunale specializzate nei reati sessuali ai danni dei minori spiega infatti che la modifica sull'ignoranzadell'età del minore rischia di costituire una "scappatoia" per i colpevoli o comunque di rendere più complicato il lavoro dei giudici.