Il presidente della Lazio Claudio Lotito
Il Tribunale Federale Nazionale «in parziale accoglimento del deferimento del procuratore federale», ha sanzionato la Lazio «con un'ammenda di 50mila euro in merito a quanto accaduto lo scorso 22 ottobre in occasione del match casalingo con il Cagliari valevole per il campionato di Serie A, quando alcuni tifosi avevano introdotto e affisso all'interno della Curva Sud dello Stadio Olimpico diversi adesivi riportanti l'effige di Anna Frank con indosso la maglia della Roma». Lo rende noto la Figc.
La Procura federale ha deciso di fare ricorso.
Il procuratore federale Pecoraro aveva chiesto nei confronti della Lazio 50mila euro di ammenda, e la sanzione di due turni a porte chiuse. Il Tribunale federale, presieduto da Cesare Mastrocola, ha accolto solo la prima richiesta. Nel dispositivo della decisione si afferma che il collegio giudicante ritiene che la Lazio «ha posto in essere tutte le misure idonee e previste dalle normative vigenti per garantire efficaci misure di controllo». E sottolinea - accogliendo un'eccezione della difesa - che «gli adesivi introdotti all'interno dello stadio erano di dimensioni talmente ridotte che, anche usando una particolare diligenza, sarebbero facilmente sfuggiti ai controlli degli addetti di sicurezza che, come è stato correttamente osservato, non possono neanche effettuare perquisizioni corporali nei confronti degli spettatori».
In altri termini il tribunale ritiene che il club «abbia fattivamente posto in essere» gli atti di sua responsabilità in relazione alla gara e che «l'introduzione degli sticker di ridotte dimensioni, a opera fra l'altro di un esiguo - rispetto al numero complessivo di spettatori - gruppo di sostenitori, non potesse essere impedito».
Il dispositivo conclude che «si ritiene non sussistano i presupposti per infliggere la sanzione della disputa di due giornate a porte chiuse in quanto, in tal modo, verrebbe penalizzata la quasi totalità della tifoseria laziale per il becero comportamento di sole 20 persone, subendo un danno economico derivante dalla mancata possibilità di assistere alle gare della propria squadra del cuore, soprattutto per coloro che sono in possesso di abbonamento. Tale sanzione risulta essere estremamente penalizzante per la parte di tifoseria sana che, di fatto, sarebbe ostaggio dei comportamenti inqualificabili tenuti da pochissimi pseudo tifosi e potrebbe portare al compimento di ulteriori atti emulativi sempre da parte di pochi sprovveduti che potrebbero provare ulteriore soddisfazione nel constatare quanto il loro comportamento sia in grado di condizionare un'intera tifoseria. Pertanto il Collegio ritiene congrua l'irrogazione della sanzione dell'ammenda pari a 50mila euro».