Il tribunale dei minorenni, vista la complessità del caso, ha deciso di "passare la mano" e ha chiesto alla Corte Costituzionale di intervenire. Una coppia di donne ha chiesto di vedere riconosciuta anche in Italia l'adozione, stabilita dai giudici degli Usa dove le due si sono sposate, della figlia biologica minorenne di una delle due da parte dell'altra. La Procura di Bologna aveva dato un parere negativo, sottolineando come in Italia la legislazione vigente non consenta questo tipo di adozioni e non preveda il matrimonio tra persone dello stesso sesso, ma il Tribunale dei minori con un'ordinanza ha affrontato la questione da un'angolatura diversa, ribaltando la questione alla Consulta.
Entrambe le donne sono diventate madri con la fecondazione
eterologa da donatore anonimo e ciascuna, con sentenze dei tribunali
americani, ha ottenuto l'adozione del figlio dell'altra. Una delle
due donne, successivamente, ha avuto la cittadinanza italiana: si è
poi trasferita a Bologna con la famiglia e ha chiesto che le venga
riconosciuta anche in Italia l'adozione della figlia della partner. Secondo il parere dei giudici, che hanno citato una serie di sentenze della Corte costituzionale, "il matrimonio
celebrato all'estero tra persone di sesso uguale non è più
considerabile come contrario all'ordine pubblico" soprattutto alla luce "del mutato quadro sociale ed europeo" anche se in Italia è assente una legge specifica. Per i giudici, si sarebbe "sgretolato" allora "uno dei principi che ostava al
riconoscimento, in Italia, di un legame familiare tra un minore
e due genitori omosessuali: che il rapporto tra i medesimi
urtasse contro l'ordine pubblico interno". Il Tribunale dei
minorenni di Bologna ritiene necessario "sollevare questione di
legittimità costituzionale" degli articoli 35 e 36 della legge
184/1983 (sulle adozioni internazionali) nella parte in cui
"non consentono al giudice di valutare, nel caso concreto, se
risponda all'interesse del minore adottato il riconoscimento
della sentenza straniera che abbia pronunciato la sua adozione
in favore del coniuge del genitore, a prescindere dal fatto che
il matrimonio stesso abbia prodotto effetti in Italia".