Eccesso di sentenze per i familiari superstiti
martedì 2 luglio 2024
N uove ambiguità nelle norme del Fondo Clero. A interferire questa volta sulle pensioni dei ministri di culto è la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15453 del 3 giugno scorso. I giudici della Corte hanno esaminato un ricorso in merito alla pensione di riversibilità che spetta ai parenti dei sacerdoti deceduti come pure al coniuge, ai figli o altri parenti dei ministri non cattolici. Il Fondo Clero prevede che la pensione spetta quando risultano versati almeno 5 anni di contributi, ma applicando le stesse norme in vigore per i superstiti dei lavoratori dipendenti. Iniziano qui gli aspetti critici dell’ordinanza. Nel regime generale opera anche un divieto di cumulo delle pensioni di reversibilità con altri redditi, per cui l’assegno può essere decurtato di una quota variabile dal 25% fino al 50% in presenza di particolari importi di reddito. Ma l’Inps ha stabilito che le disposizioni sul cumulo non si applicano alle pensioni ai superstiti del Fondo Clero, in quanto il Fondo non è “sostitutivo” dell’assicurazione generale obbligatoria (circ. n. 252 del 29 settembre 1995). Invece presso la Cassazione la vertenza ha riguardato la riduzione a un familiare superstite in quanto beneficiario anche di una somma integrativa prevista da una confessione acattolica. In particolare, se tale somma integrativa è da valutare come reddito imponibile (facendo scattare la riduzione della pensione) oppure, in sostanza, come una semplice quota dell’intera pensione ai superstiti senza incidere sull’integrità dell’assegno mensile. Gli stessi attori della vicenda hanno contribuito non poco ad alimentare dubbi e incertezze. Risulta infatti che la vedova del caso specifico non ha avviato la sua opposizione iniziando presso il Comitato di Vigilanza del Fondo Clero. Quanto all’Inps, nel suo dubbio interpretativo, non ha chiesto un parere preliminare allo stesso Comitato competente per i provvedimenti sulle pensioni (legge 903/74 art. 3). E anche il Tribunale per primo adito non ha eccepito l’anomalia dell’iter amministrativo e rimesso in termini la ricorrente. Inoltre, in coerenza con la sua circolare 252, l’Inps non avrebbe dovuto neppure considerare l’ipotesi di applicare il divieto del cumulo con altri redditi, confermando ancora oggi la validità dell’esonero per i familiari superstiti per i redditi posseduti. © riproduzione riservata
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