Contributivo, un futuro per il Fondo Clero
martedì 3 dicembre 2024
Dal 1° gennaio 2025 entra in vigore un aggiornamento del calcolo delle pensioni dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi. La modifica riguarda i cosiddetti “coefficienti di trasformazione” dai quali si ricava l’importo mensile dell’assegno pagato dall’Inps. I coefficienti sono particolari numeri divisori che trasformano i contributi personali in una pensione, tenendo conto della durata che avrà l’assegno, cioè della presumibile durata di vita del nuovo pensionato secondo le stime ufficiali della statistica. Infatti, a parità di contributi versati, ogni pensionato deve ricevere esattamente quanto da lui versato nel corso della vita lavorativa ma distribuito mensil-mente lungo i futuri anni di vita. Un decreto del ministero del Lavoro del 20 novembre scorso ha stabilito nuovi coefficienti di trasformazione validi per il biennio 2025-2026. Si va così estendendo l’applicazione del calcolo contributivo delle pensioni, sostituendo progressivamente il calcolo retributivo rivelatosi dispendioso per la spesa pubblica. Il “contributivo” è nato con la riforma Dini del 1995, per cui si stima ragionevolmente che dopo 40 anni (un top per i versamenti) cioè dal 2036 in avanti le pensioni a carico dei Fondi e delle Gestioni Inps saranno tutte contributive. Non tutte, perché nel Fondo Clero, per la natura del ministero di culto, i contributi sono di importo fisso e altrettanto fisso è l’importo delle pensioni, unico per tutti gli iscritti. Il Fondo non è né retributivo né contributivo. L’unicum che oggi lo caratterizza sarà ancor più evidente nel panorama previdenziale. E in particolare per il calcolo della pensione sacerdotale. La legge 903/1973 stabilisce che l’importo della pensione clero è pari al trattamento minimo dei lavoratori dipendenti, in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria. Già oggi si deve prevedere una modifica essenziale di questa regola perché nell’imperante sistema contributivo non è previsto un trattamento minimo della pensione ma un importo variabile corrispondente (come da coefficienti) al complesso dei versamenti. Analogo riferimento all’assicurazione generale vige per la pensione a un familiare superstite del sacerdote. In questo caso le stesse pensioni dei lavoratori dipendenti necessitano di un aggiornamento al contributivo. A cascata, devono seguire le pensioni del Fondo. © riproduzione riservata
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