mercoledì 19 ottobre 2022
Ne hanno diritto anche le cittadine straniere titolari di permesso di soggiorno per motivo di lavoro e per ricerca di lavoro di durata superiore a sei mesi
Novità per le lavoratrici straniere in maternità

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Assegno maternità di Stato a maglie più larghe alle straniere. Ne hanno diritto, infatti, anche le cittadine extracomunitarie titolari di permesso di soggiorno per motivo di lavoro e per ricerca di lavoro di durata superiore a sei mesi. A spiegarlo è stato l’Inps nel messaggio 3656/2022. La novità arriva dalla modifica dell’art. 75 del TU maternità (dlgs 151/2021), che disciplina la tutela del cosiddetto assegno di maternità dello Stato, a favore dei lavoratori atipici e discontinui. La modifica è stata apportata dalla legge 238/2021, in vigore dal 1° febbraio scorso, la cosiddetta legge europea. L'assegno è una prestazione previdenziale a carico dello Stato e spetta: alla madre o al padre, anche adottanti; agli affidatari preadottivi; all'adottante non coniugato; al coniuge della madre adottante o dell'affidataria preadottiva; agli affidatari non preadottivi in caso di non riconoscibilità o non riconoscimento da parte di entrambi i genitori. La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento, oppure in Italia in caso di adozione internazionale. Dal nuovo art. 75, spiega l’Inps, risulta ampliata la categoria di cittadini extracomunitari che possono accedere all’assegno, ossia madri e padri (naturali o adottivi/affidatari):

1) familiari titolari di carta di soggiorno;

2) familiari titolari di carta di soggiorno;

3) titolari di permesso di soggiorno ed equiparati ai cittadini italiani ai sensi dell’art. 41, comma 1-ter, del dlgs 286/1998 (TU immigrati), secondo il quale «[...] sono equiparati ai cittadini italiani esclusivamente gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi»;

4) titolari di permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo.

L’Inps ricorda, infine, che per ogni figlio nato o minore adottato o in affidamento spetta un assegno il cui importo viene rivalutato annualmente. Per l’anno 2022 l’assegno è pari a euro 2.183,77. L’assegno spetta in misura intera se non è stato corrisposto alcun altro trattamento economico di maternità o in misura ridotta (quota differenziale) se l’importo del trattamento economico (previdenziale e non) di maternità è inferiore a quello dell’assegno. Per l'anno 2022 l'importo dell’assegno maternità, se spettante in misura intera, è pari a 354,73 euro mensili, per complessivi euro 1.773,65 (euro 354,73 x 5 mesi).

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