martedì 14 febbraio 2012
COMMENTA E CONDIVIDI
L’accesso nelle chiese
1. Secondo la tradizione italiana, è garantito a tutti l’accesso gratuito alle chiese aperte al culto, perché ne risalti la primaria e costitutiva destinazione alla preghiera liturgica e individuale. Tale finalizzazione è tutelata anche dalle leggi dello Stato.
2. La Conferenza Episcopale Italiana ritiene che tale principio debba essere mantenuto anche in presenza di flussi turistici rilevanti, consentendo l’accesso gratuito nelle chiese nelle fasce orarie tradizionali, salvo casi eccezionali a giudizio dell’Ordinario diocesano. Pertanto le comunità cristiane si impegnano ad assicurare l’apertura delle chiese destinate al culto, in special modo quelle di particolare interesse storico e artistico situate nei centri storici e nelle città d’arte, sulla base di calendari e orari certi, stabili e noti.
3. Le comunità cristiane accolgono nelle chiese come ospiti graditi tutti coloro che desiderano entrarvi per pregare, per sostare in silenzio, per ammirare le opere d’arte sacra in esse presenti.
4. Ai turisti che desiderano visitare le chiese, le comunità cristiane chiedono l’osservanza di alcune regole riguardanti l’abbigliamento e lo stile di comportamento e soprattutto il più rigoroso rispetto del silenzio, in modo da facilitare il clima di preghiera: anche durante le visite turistiche, infatti, le chiese continuano a essere “case di preghiera”.
5. In presenza di flussi turistici molto elevati gli enti proprietari, allo scopo di assicurare il rispetto del carattere sacro delle chiese e di garantire la visita in condizioni adeguate, si riservano di limitare il numero di persone che vengono accolte (ricorrendo al cosiddetto contingentamento) e/o di limitarne il tempo di permanenza.
6. Deve essere sempre assicurata la possibilità dell’accesso gratuito a quanti intendono recarsi in chiesa per pregare e deve essere sempre consentito l’accesso gratuito ai residenti nel territorio comunale.
7. L’adozione di un biglietto d’ingresso a pagamento è ammissibile soltanto per la visita turistica di parti del complesso (cripta, tesoro, battistero autonomo, campanile, chiostro, singola cappella, ecc.), chiaramente distinte dall’edificio principale della chiesa, che deve rimanere a disposizione per la preghiera.
Roma, 31 gennaio 2012Memoria di San Giovanni Bosco
IL CONSIGLIO PERMANENTEDELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
 
© Riproduzione riservata
COMMENTA E CONDIVIDI

ARGOMENTI: