venerdì 20 dicembre 2019
L’arcivescovo Ghizzoni: rinnovato slancio all’impegno della Chiesa italiana dopo il nuovo testo vaticano. Obbligo giuridico? La legge non impone la denuncia, ma per noi la coscienza è più vincolante
Papa Francesco con i vescovi, nel febbraio scorso, affronta la questione degli abusi sui minori (Ansa/Vatican Media)

Papa Francesco con i vescovi, nel febbraio scorso, affronta la questione degli abusi sui minori (Ansa/Vatican Media)

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«Il doppio rescritto di papa Francesco, che ha abolito il segreto pontificio per i reati di abuso sessuale e, tra l’altro, ha innalzato da 14 a 18 anni l’età delle vittime di pedopornografia, è una scelta di grandissimo rilievo che conferma e rilancia la linea abbracciata senza indugi dalla Chiesa italiana». Non nasconde la soddisfazione l’arcivescovo di Ravenna-Cervia, Lorenzo Ghizzoni, presidente del Servizio nazionale per la tutela dei minori, per il nuovo intervento del Papa sulla strada della trasparenza e dell’impegno a favore dei minori.

Una decisione che rafforza quanto già deciso dai vescovi italiani il giugno scorso con l’approvazione delle nuove Linee guida.

«Il Papa indica una strada importante per agevolare la collaborazione con l’autorità civile. E noi – prosegue Ghizzoni – verificheremo come armonizzare queste norme per rendere ancora più pregnanti le regole che ci siamo dati nell’Assemblea del maggio 2019. Ma non ci saranno difficoltà, perché la sintonia è totale e la svolta decisa dalla Chiesa italiana impone prassi che vanno proprio nella direzione dell’accoglienza, dell’ascolto e dell’accompagnamento delle vittime e dei loro familiari».

Obbligo giuridico, obbligo morale

Qualcuno ha fatto notare che, per quanto riguarda l’Italia, le decisioni del Papa non andrebbero a incidere sul Concordato – quarto comma dell’articolo 4 – e sugli articoli 200, 25 e 331 del Codice di procedura penale secondo cui un vescovo o un sacerdote può rifiutarsi di collaborare a indagini che riguardino direttamente segreti appresi nell’esercizio del proprio ministero. Non c’entra il segreto confessionale, che è tutelato da altre norme, ma tutti quei casi in cui, per esempio, un fedele chiede un consiglio su una tematica morale particolarmente grave e questi fatti potrebbero avere rilievo penale.

«È vero che l’obbligo giuridico della denuncia in casi di abuso non è previsto dalla legge italiana – fa notare il presidente del Servizio Cei – ma vorrei invitare a rileggere quanto abbiamo deciso nelle Linee guida di giugno dove è indicato con chiarezza che l’autorità ecclesiastica ha “l’obbligo morale di procedere all’inoltro dell’esposto all’autorità civile qualora, dopo il sollecito espletamento dell’indagine previa, sia accertata la sussistenza” (art.8.2) di un caso concreto».

Grande fermezza ma anche precisa volontà di definire ogni passaggio di queste tristi vicende, anche nella raccomandazione di non ascoltare l’invito della vittima o dei suoi familiari a non presentare l’esposto se l’opposizione non viene “debitamente documentata e ragionevolmente giustificata”. In ogni caso, osserva Ghizzoni, occorre «sempre mettere al primo posto l’interesse del minore», in totale sintonia con l’operato dei giudici ordinari. Un concetto che era già stato espresso dal cardinale Gualtiero Bassetti, presidente dei vescovi italiani, all’indomani del summit in Vaticano, nel febbraio scorso, sul tema con i presidenti delle Conferenze episcopali di tutto il mondo. «La Chiesa italiana – aveva detto Bassetti – assicura la massima collaborazione alla giustizia ordinaria. Aggiungo che chi ha subìto un abuso può avere difficoltà ad aprirsi e quindi va aiutato a compiere i debiti passi perché la giustizia possa fare il suo corso».

«Per noi la coscienza è più vincolante»

Per un pastore, tra “obbligo morale” e “obbligo giuridico” non c’è partita. Qui l’analisi dell’arcivescovo Ghizzoni diventa appassionata e ancora più stringente. «Ma scusi, non ha senso minimizzare l’obbligo morale sostenendo che, senza obbligo giuridico, ciascuno continuerebbe a comportarsi come meglio crede in quanto manca una sanzione. Niente affatto. La sanzione è quella che arriva dalla nostra coscienza, ben più vincolante e impegnativa rispetto al Codice penale. Codice che comunque non possiamo essere noi vescovi a cambiare. Lo stesso vale per il Concordato».

E torna a indicare i passaggi delle Linee guida – qui a sinistra nella pagina alcuni stralci – in cui si sancisce l’impegno alla collaborazione con la magistratura, “anche se non risulta in atto un procedimento penale da parte dello Stato” (art.8.3). «Vuol dire che abbiamo preso l’impegno di collaborare con i giudici – fa ancora notare l’arcivescovo – non solo quando vengono a chiederci la documentazione riguardante il processo canonico, ma anticipiamo la richiesta del magistrato e ci assumiamo l’obbligo morale di fare partire le inchieste».

Ecco perché non ha senso, anzi è profondamente sbagliato minimizzare l’“obbligo morale” condiviso e approvato dai vescovi italiani, rispetto all’“obbligo giuridico”, peraltro non contemplato dalle norme vigenti nella Penisola. «Quando più di duecento pastori – sottolinea ancora il presidente del Servizio tutela minori della Cei – assumono uno di fronte all’altro un impegno di tale gravità come sono appunto le nostre Linee guida e ne condividono articolo per articolo tutti i passaggi a larghissima maggioranza, significa che la volontà di cambiare strada è palese, indiscutibile».

Tanto che il testo, approvato a maggio, è poi uscito solo un mese dopo proprio per recepire le tante indicazioni emerse dall’Assemblea. Tutte indirizzate a rendere il documento davvero esemplare per sancire il passaggio dalla logica difensiva a quella di tutela e di accoglienza delle vittime. «Un passaggio che si è già concretizzato – conclude Ghizzoni – con vari episodi di collaborazione tra vescovi diocesani e autorità giudiziarie italiane. La strada è questa, trasparenza e collaborazione dalla parte delle vittime. Indietro non si torna».

Le linee guida della Cei

L'obbligo di denunciare

L’autorità ecclesiastica, benché non abbia l’obbligo giuridico di denunciare all’autorità giudiziaria le notizie ricevute di presunti abusi su minori (in quanto non riveste la qualifica di pubblico ufficiale né di incaricato di pubblico servizio), ogniqualvolta riceva una segnalazione di un presunto abuso sessuale commesso da un chierico, in ambito ecclesiale, nei confronti di un minore di età, informi l’autore della segnalazione e il genitore o il tutore legale della presunta vittima che quanto appreso potrà essere trasmesso, in forma di esposto, alla competente autorità giudiziaria dello Stato. A tal fine l’autorità ecclesiastica richieda all’autore della segnalazione di formalizzareper iscritto la notitia criminis portata alla sua attenzione, perché detta comunicazione, in presenza di reato perseguibile per la legge dello Stato, possa costituire la base dell’esposto all’autorità giudiziaria. L’autorità ecclesiastica ha l’obbligo morale di procedere all’inoltro dell’esposto all’autorità civile qualora, dopo il sollecito espletamento dell’indagine previa, sia accertata la sussistenza del fumus delicti. L’autorità ecclesiastica non procederà a presentare l’esposto nel caso di espressa opposizione, debitamente documentata e ragionevolmente giustificata, da parte della vittima (se nel frattempo divenuta maggiorenne), dei suoi genitori o dei tutori legali, fatto salvo sempre il prioritario interesse del minorenne.

Subito l'iter canonico

Anche qualora non risulti in atto un procedimento penale da parte dello Stato (ricomprendendosi in esso anche la fase delle indagini preliminari), il vescovo o il superiore competente dovranno ugualmente attivare la procedura canonica senza ritardo (...).

Cooperare con i magistrati

Nel caso in cui per gli illeciti in oggetto siano in atto indagini o sia aperto un procedimento penale secondo il diritto dello Stato, risulterà importante la cooperazione del vescovo o del superiore con le autorità civili, nell’ambito delle rispettive competenze e nel rispetto della normativa canonica, concordataria e civile.

Massima collaborazione

Nel caso in cui sia aperta una procedura civile, in assenza di grave causa contraria, nell’ambito delle relative competenze e nel rigoroso rispetto della normativa canonica, concordataria e civile, il vescovo o il superiore maggiore sono tenuti a dare la massima collaborazione all’autorità statale.






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