È "
inammissibile per difetto di
giurisdizione"
il ricorso presentato da esponenti del Movimento
5 stelle e di Sinistra italiana contro il quesito referendario
sulla riforma costituzionale. La seconda sezione bis del Tar
del Lazio ha rilevato un "difetto assoluto di giurisdizione",
ovvero la propria impossibilità a decidere sulla materia che
non rientra tra quelle demandata alla giustizia amministrativa.
Il Tar, dunque, considerata "l'urgenza"
di dare una risposta definitiva sulla questione non si è
limitato alla richiesta cautelare e
ha deciso nel merito della
controversia. Il quesito che gli elettori si troveranno sulla scheda
il 4 dicembre secondo il Tar è neutrale: è passato attraverso due organi di garanzia, l’ufficio centrale per il referendum (della Cassazione), che l’ha predisposto, e il presidente della Repubblica, che l’ha recepito con il decreto che ha indetto la consultazione. I giudici aministrativi hanno sottolineato come l'individuazione del quesito contestato è riconducibile alle
ordinanze adottate dall'Ufficio Centrale per il referendum della
Corte di Cassazione ed è stato successivamente recepito dal
Presidente della Repubblica nel decreto impugnato con il
ricorso di M5S e Sinistra italiana. La sentenza del Tar rileva
che "sia
le ordinanze dell'Ufficio Centrale per il referendum
sia il decreto presidenziale, nella parte in cui recepisce il
quesito,
sono espressione di un ruolo di garanzia, nella
prospettiva della tutela generale dell'ordinamento, e si
caratterizzano per la loro assoluta neutralità, che li sottrae
al sindacato giurisdizionale".
Eventuali questioni di costituzionalità della legge sul
referendum, secondo i giudici amministrativi, "relative alla
predeterminazione per legge del quesito e alla sua
formulazione, sono di competenza dell'Ufficio centrale per il
referendum, che può rivolgersi alla Corte Costituzionale".