venerdì 25 maggio 2018
La norma aveva stabilito come titolo preferenziale per l’iscrizione dei bambini la residenza ininterrotta dei genitori (o l’attività lavorativa, anche non continuativa) per 15 anni nella regione
Consulta boccia legge Veneto su asili nido: discrimina famiglie dei migranti
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E due. Seconda sentenza in due giorni della Corte Costituzionale contro una legge regionale che discrimina i migranti e lede i loro diritti. Ieri era toccata alla Liguria, oggi ad essere dichiarata incostituzionale è la legge del Veneto n. 6 del 2017 in materia di asili nido. La Consulta dà così ragione al Governo che aveva fatto ricorso ritenendo che la legge violasse ben tre articoli della Costituzione: 3, 31 e 117.

Il legislatore veneto aveva configurato come titolo preferenziale per l’iscrizione dei bambini al nido pubblico la residenza ininterrotta dei genitori (o l’attività lavorativa, anche non continuativa) per 15 anni in Veneto. Usa parole forti la Consulta nella sentenza n. 107 depositata ieri, l’ennesima bocciatura di una legge regionale che discrimina i cittadini extracomunitari. E questa volta soprattutto famiglie e bambini.

“La norma impugnata ­- scrivono infatti i giudici – distorce la funzione” del servizio degli asili nido “indirizzandolo non allo scopo di tutelare le famiglie che ne hanno bisogno ma a quello di privilegiare chi è radicato in Veneto da lungo tempo”. Dunque, accusa la Consulta, “persegue un fine opposto a quello della tutela dell’infanzia, perché crea le condizioni per privare del tutto una categoria di bambini del servizio educativo dell’asilo nido”. La previsione dei 15anni, secondo la Corte costituzionale, contrasta con il principio di uguaglianza, poiché introduce un criterio irragionevole per l’attribuzione del beneficio, non essendovi alcuna “ragionevole correlazione” tra la residenza prolungata in Veneto e le situazioni di bisogno o di disagio. La norma contrasta inoltre con la funzione educativa a vantaggio dei bambini dell’asilo nido e con quella socio-assistenziale a vantaggio dei genitori privi dei mezzi economici per pagare l’asilo privato.

Nella sentenza si legge, tra l’altro, che “la configurazione della residenza protratta come titolo di precedenza, anche rispetto alle famiglie economicamente deboli, si pone in frontale contrasto con la vocazione sociale degli asili nido”, servizio che “risponde direttamente alla finalità di uguaglianza sostanziale fissata dall’articolo 3, secondo comma, della Costituzione, in quanto consente ai genitori (in particolare alle madri) privi di adeguati mezzi economici di svolgere un’attività lavorativa”. Quanto poi alla funzione educativa del nido, la Corte ha osservato che è “ovviamente irragionevole ritenere che i figli di genitori radicati in Veneto da lungo tempo presentino un bisogno educativo maggiore degli altri”.

I giudici costituzionali hanno infine richiamato la libertà di circolazione garantita dai Trattati e la giurisprudenza della Corte di giustizia Ue in tema di requisiti per l’accesso a prestazioni sociali erogate dagli Stati membri, sottolineando l’incoerenza dello scopo perseguito dalla norma impugnata e il carattere comunque sproporzionato della durata della residenza richiesta.

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