martedì 18 ottobre 2016
Fino a 8 anni di reclusione e multe salate. Indennizzi alle vittime.
I NUMERI La piaga dei 430mila 
 Caporalato e campagne spopolate: l'Italia non è ancora un Paese per tutti di Paolo Massobrio
Il caporalato è reato: carcere a chi sfrutta
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La Camera ha approvato questa sera in via definitiva la legge contro il caporalato: 346 i voti a favore (Pd, Si, M5s, FdI, Socialisti, Ap) e nessun contrario. Si sono astenuti i deputati di Forza Italia e della Lega.Previste pene non solo per il caporale ma anche per le imprese che sfruttano il lavoratore: fino a sei anni di carcere (che possono arrivare fino ad otto se c'è violenza o minaccia) per chi commette il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Oltre al carcere, è punito anche con una multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, che possono arrivare fino a 2.000 euro per ogni lavoratore se vi è l'aggravante della minaccia o violenza. Queste alcune delle novità più importanti contenute nel provvedimento che si compone di 12 articoli ed è stato promosso da cinque ministeri: Politiche agricole, Giustizia, Lavoro, Economia e Interno. Reato di caporalato Viene modificato l'articolo 603-bis del codice penale ("Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro"), che riscrive il reato di caporalato introducendo la sanzionabilità anche del datore di lavoro; viene prevista la pena della reclusione da uno a sei anni e la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Lo sfruttamentoCostituisce "indice di sfruttamento" la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali; la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.   Supporto dei lavoratori stagionali L'articolo 9 prevede la predisposizione di un piano di interventi contenente misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, nonchè idonee forme di collaborazione con le sezioni territoriali della rete del lavoro agricolo di qualità. Il piano deve essere predisposto congiuntamente dalle autorità coinvolte nella vigilanza e nella tutela delle condizioni di lavoro nel settore agricolo, deve prevedere misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori, e deve essere emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Confisca obbligatoriaE' sempre obbligatoria, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto. Indennizzi per le vittime Per la prima volta si estende il Fondo Antitratta anche alle vittime del caporalato.
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