La Camera ha approvato questa sera in via definitiva la legge contro il caporalato: 346 i voti a favore (Pd, Si, M5s, FdI, Socialisti, Ap) e nessun contrario. Si sono astenuti i deputati di Forza Italia e della Lega.Previste pene non solo per il caporale ma anche per le imprese che
sfruttano il lavoratore: fino a sei anni di carcere (che
possono arrivare fino ad otto se c'è violenza o minaccia) per
chi commette il reato di intermediazione illecita e
sfruttamento del lavoro. Oltre al carcere, è punito anche con
una multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato,
che possono arrivare fino a 2.000 euro per ogni lavoratore se
vi è l'aggravante della minaccia o violenza.
Queste alcune delle novità più importanti contenute nel
provvedimento che si compone di 12 articoli ed è stato
promosso da cinque ministeri: Politiche agricole, Giustizia,
Lavoro, Economia e Interno.
Reato di caporalato
Viene modificato l'articolo 603-bis del
codice penale ("Intermediazione illecita e sfruttamento del
lavoro"), che riscrive il reato di caporalato introducendo la
sanzionabilità anche del datore di lavoro; viene prevista la pena
della reclusione da uno a sei anni e la multa da 500 a 1.000
euro per ciascun lavoratore reclutato. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da
cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun
lavoratore reclutato.
Lo sfruttamentoCostituisce "indice di sfruttamento" la
sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: la
reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente
difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali; la reiterata
violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai
periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa
obbligatoria, alle ferie; la sussistenza di violazioni delle
norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a
metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
Supporto dei lavoratori stagionali L'articolo 9 prevede la
predisposizione di un piano di interventi contenente misure per la
sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori che svolgono
attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli,
nonchè idonee forme di collaborazione con le sezioni territoriali
della rete del lavoro agricolo di qualità. Il piano deve essere
predisposto congiuntamente dalle autorità coinvolte nella vigilanza
e nella tutela delle condizioni di lavoro nel settore agricolo, deve
prevedere misure per la sistemazione logistica e il supporto dei
lavoratori, e deve essere emanato entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore del provvedimento in esame, previa intesa in sede
di Conferenza unificata.
Confisca obbligatoriaE' sempre
obbligatoria, salvi i diritti della persona offesa alle
restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle
cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e
delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto.
Indennizzi per le vittime
Per la prima volta si estende il Fondo Antitratta anche alle vittime del caporalato.