Accesso anticipato alla pensione per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. La nuova agevolazione è stata approvata dal Consiglio dei ministri mercoledì scorso e si applica a diverse attività che richiedono un impegno psicofisico intenso e continuativo, che hanno l'effetto di incidere gravemente sulla salute, fino anche ad abbreviare la normale aspettativa di vita. Più faticosi e più usuranti di altri sono ritenuti dalla legge diversi tipi di attività, quali le lavorazioni in gallerie, cave e miniere, in cassoni ad aria compressa, quelle eseguite ad alte o basse temperature, in spazi ristretti, per asportazione dell'amianto, le cosiddette «linee a catena», la conduzione di determinati veicoli di trasporto collettivo (almeno 9 posti), nonché alcuni lavori notturni. La platea dei lavori usuranti risulta così delimitata solo per effetto dei criteri indicati dal "collegato lavoro" 2010 e dalle disponibilità finanziarie. Queste, in futuro, potrebbero anche indurre a restringere le attuali regole per il beneficio.
I lavoratori occupati nelle attività usuranti godono, a regime, di uno sconto sui contributi
fino a 3 anni, fermo restando il requisito complessivo di 35 anni di versamenti ai fini di una pensione di anzianità. Il lavoro usurante deve essere svolto, nel corso dell'ultimo decennio di servizio, per almeno 7 anni, compreso quello di maturazione dei requisiti. Tuttavia, a partire dal 2018, le condizioni usuranti devono risultare per almeno la metà della vita lavorativa complessiva.
I nuovi pensionamenti anticipati maturati con l'abbuono per l'usura riguardano le situazioni pensionistiche successive al 1° luglio 2008 e sono vincolate al rispetto di tempi e scadenze diverse:
a) chi completa i requisiti entro il 31 dicembre 2011 deve chiedere la pensione al proprio ente previdenziale entro il prossimo 30 settembre.
b) se i requisiti sono maturati dal 1° gennaio 2012 in poi, la richiesta deve essere inoltrata, ogni anno, entro la data fissa del 1° marzo.
I benefici pensionistici per lavori usuranti previsti da disposizioni anteriori al nuovo decreto non sono più applicabili per scadenza dei termini di legge.
Lavori notturni. Più complesso è il quadro delle regole relative al beneficio per i lavori notturni. L'azienda presso la quale si effettuano attività lavorative svolte di notte deve ora comunicare al proprio ente di previdenza i nominativi dei lavoratori che, in modo continuativo o in turni periodici, sono stati occupati per almeno 6 ore della notte e per almeno 78 giorni lavorativi l'anno nel corso del periodo 1° luglio 2008-30 giugno 2009. Per i periodi successivi al 1° luglio 2009, il minimo dei giorni lavorativi notturni scende a quota 64. Altrettanto "notturni" sono qualificati i lavoratori impegnati per almeno 3 ore nell'intervallo tra le 24 e le 5 della notte. Il decreto indica età e quote contributive diverse per anno e per numero di notti lavorate, ma inferiori a quelle ordinarie.
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