Un giudice per gli enti religiosi
giovedì 6 ottobre 2011
Le scuole, i collegi, i seminari, gli istituti gestiti da religiosi, in altre parole i diversi "enti ecclesiastici di educazione e istruzione", sono soggetti al giudice ordinario e non possono invocare la speciale immunità di giurisdizione prevista dal Trattato del Laterano. È ancora la Corte di Cassazione a sezioni unite (sent. 16847 del 1° agosto scorso) che interviene con questo indirizzo per puntualizzare i confini dell’art. 11 del Trattato a beneficio degli enti religiosi. I Patti lateranensi precisano che «gli enti centrali della Chiesa Cattolica sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano». In proposito l’Italia ha applicato, come tuttora, le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute ed intese al rispetto della sovranità degli altri Stati. Tuttavia, gli effetti di questa disposizione sono stati ripresi nel corso di una comune controversia di lavoro. Quella intentata da una lavoratrice, dipendente con mansioni di segreteria presso l’economato generale di un pontificio collegio in Roma, licenziata per aver superato il periodo del comporto di malattia, come previsto dal contratto nazionale per il terziario. Il suo ricorso al giudice puntava ad essere reintegrata nel posto di lavoro, imponendone l’esecuzione al datore di lavoro. Il Collegio ha eccepito invece di essere esente dagli interventi della giurisdizione italiana in virtù della particolare disposizione del Trattato del 1929. La Cassazione ha stabilito che sono di competenza del giudice ordinario le cause di lavoro avviate dai dipendenti degli enti religiosi che non siano espressamente qualificati come enti centrali della Chiesa cattolica. La funzione svolta dagli istituti ecclesiastici di educazione e di istruzione, anche in Roma, non appare infatti compatibile con la nozione di «enti centrali della Chiesa», che va invece riferita alla organizzazione centrale del governo della Chiesa e a tale organizzazione appartengono le strutture e gli uffici della Curia romana. Pertanto, il complesso delle strutture di governo della Chiesa cattolica deve essere tenuto distinto dalla generalità degli altri enti ecclesiastici, anche se gestiti direttamente dalla Santa Sede. La distinzione tra "enti centrali" ed "enti gestiti direttamente dalla Santa Sede" è riconoscibile anche nel Trattato sulle esenzioni tributarie riconosciute alla stessa Santa Sede. È stata in seguito riportata nella Convenzione di sicurezza sociale del 2000 tra la Repubblica italiana e il Vaticano, la stessa che ha introdotto la liquidazione, da parte dell’Inps, di pensioni in convenzione internazionale grazie al cumulo (totalizzazione) dei contributi previdenziali versati in entrambi gli Stati. È in particolare questa Convenzione che riporta un elenco aggiornato e dettagliato degli enti ecclesiastici che rientrano nelle due diverse categorie, all’interno delle quali in nessuna compare il pontificio collegio romano investito nella causa.
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